Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine
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3.3.5 Controllo della rete di sistemi d’informazione di polizia (art. 367 cpv. 2 lett. c n. 4)
fedpol ha riunito in un’unica unità organizzativa i servizi di controllo JANUS e IPAS. Attualmente i controlli di JANUS e IPAS sono tuttavia eseguiti separatamente (cfr. art. 15 dell’ordinanza sul sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale [Ordinanza JA-NUS; RS 360.2] e art. 2 dell’ordinanza sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia [Ordinanza IPAS; RS 361.2]). Attualmente soltanto il «Servizio di controllo JANUS» dispone di un diritto d’accesso a VOSTRA (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. e Ordinanza VOSTRA). Tale servizio ha anche il compito di effettuare il controllo previsto per legge dei dati raccolti in JANUS (cfr. art. 13 cpv. 2 Ordinanza JANUS). Le informazioni di VOSTRA aiutano a valutare periodicamente la credibilità e la correttezza dei dati in JANUS. Può ad esempio essere opportuno completare i dati personali con le informazioni del casellario giudiziale (p.es. pseudonimi). Con l’entrata in vigore, il 5 dicembre 2008, della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361), la base legale per la banca dati JANUS (art. 11 della legge federale del 7 ottobre 1994 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, LUC; RS 360) è stata abrogata, e le banche dati JANUS e IPAS sono state unificate (cfr. art. 9 segg. LSIP). Dal punto di vista tecnico, l’unificazione potrà essere realizzata soltanto tra alcuni anni, tuttavia deve continuare a essere garantito l’accesso a VOSTRA ai fini del controllo della nuova banca dati denominata «Rete di sistemi d’informazione di polizia». Per tale motivo l’articolo 367 capoverso 2 lettera c numero 4 AP-CP definisce lo scopo dell’accesso in vista di questa nuova banca dati.
3.3.6 Gestione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 367 cpv. 2 lett. c n. 5)
Questo diritto d’accesso è impostato sull’attività dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS14 (cfr. art. 23 della legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0). MROS non è un’autorità di polizia o di giustizia. I suoi compiti sono descritti nell’articolo 1 dell’ordinanza del 25 agosto 2004 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD; RS 955.23). L’ufficio assiste le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, riceve ed esamina comunicazioni e denunce, procede agli accertamenti dei fatti che gli sono stati comunicati e decide in merito alla trasmissione di comunicazioni, denunce, notificazioni e altre informazioni alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale.
MROS deve procedere all’analisi delle comunicazioni pervenute entro breve tempo (di regola tre giorni). Affinché il denaro sospetto possa essere bloccato tempestivamente, il termine entro cui le comunicazioni devono essere trattate è di soli cinque giorni: tre giorni per MROS (in seguito la pratica viene trasmessa all’autorità giudiziaria competente) e due giorni per il giudice istruttore.
I dati di VOSTRA sono in primo luogo necessari per confermare o confutare un sospetto iniziale. Per MROS è inoltre importante sapere se sono in corso indagini parallele (accesso ai dati sui procedimenti penali aperti), affinché la pratica possa essere trasmessa all’autorità competente.
In ultima analisi anche l’attività di MROS serve al perseguimento di reati. Al fine di disporre di una base legale chiara per l’accesso al casellario giudiziale, la «gestione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro» è tuttavia inserita in un numero separato come scopo d’accesso specifico.
14 MROS = Money Laundering Reporting Office Switzerland