Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

5. Data dell’entrata in vigore

È previsto che, come d’uso in simili procedure legislative, il Consiglio federale stabilirà la data dell’entrata in vigore. Poiché l’attuazione delle nuove disposizioni del CP non richiede né un’onerosa riprogrammazione di VOSTRA né un adeguamento della legislazione cantonale, la nuova normativa potrebbe entrare in vigore poco dopo la votazione finale del Parlamento. Va tuttavia tenuto conto del fatto che l’articolo 21 capoversi 2-4 Ordinanza VOSTRA deve essere adattato alla nuova situazione giuridica. Dato che la normativa proposta rinvia ad alcuni articoli del CPP e ne riprende in parte la terminologia, le nuove disposizioni non dovrebbero entrare in vigore prima del CPP, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2011.

6. Excursus: ulteriori necessità di adattamento (questionario)

La presente modifica di legge si prefigge di realizzare soltanto gli adattamenti più urgenti connessi alla fase transitoria ai sensi dell’articolo 367 capoverso 3 CP.

Accertamenti interni e alcune osservazioni di unità amministrative e governative inducono a concludere che vi sia ulteriore necessità di adattare la legislazione in materia di casellario giudiziale. Ciò riguarda in particolare la registrazione di sentenze penali contro imprese, la concessione di diritti d’accesso online (p.es. ad autorità di polizia cantonali, al Servizio federale di sicurezza, ad altre autorità in materia di migrazione, all’autorità responsabile del rilascio dei permessi alle società di sicurezza, nell’ambito dei ricoveri a scopo d'assistenza, in caso di adozioni, ecc.), ma anche problemi di natura piuttosto tecnica nel quadro della gestione delle sentenze (p.es. trattamento di pene uniche e pene suppletive; registrazione delle sentenze pronunciate all’estero) e adattamenti dovuti alla protezione dei dati (p.es. introduzione del nuovo numero di assicurazione sociale per l’identificazione delle persone; disciplina dello scambio d’informazioni con l’estero nel quadro dell’assistenza amministrativa). Non s’intende tuttavia rinviare alle calende greche la soluzione di questi problemi. Il DFGP prevede di iniziare nel corso del 2009 i lavori per un’ampia revisione della legislazione in materia di casellario giudiziale.

Affinché l’Amministrazione disponga quanto prima di un quadro esaustivo delle necessità di adattamento, all’avamprogetto per la nuova normativa sui diritti d’accesso di fedpol, del SAP-DDPS e delle autorità cantonali di naturalizzazione è stato allegato un questionario, teso a invitare i partecipanti alla consultazione a comunicare sin d’ora eventuali (ulteriori) proposte di modifica del diritto in materia di casellario giudiziale. Tuttavia, la valutazione del questionario avverrà separatamente dall’attuale consultazione e i risultati non saranno illustrati nel rapporto sulla consultazione. Il questionario serve unicamente a preparare il successivo ampio progetto di revisione della legislazione in materia di casellario giudiziario.