Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine

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3.3.7 Misure di respingimento ed espulsioni (art. 367 cpv. 2 lett. c n. 6)

Prima del 1° gennaio 2009 questo diritto d’accesso online era impostato sull’attività del «Servizio degli stranieri» del SAP in seno a fedpol. Tale sezione controllava le persone allo scopo di pronunciare o revocare misure d’allontanamento e pronunciava divieti d’entrata nei confronti di stranieri (secondo l’art. 67 cpv. 2 della legge sugli stranieri, LStr; RS 142.20), soprattutto in base a informazioni provenienti dall’estero. Inoltre il servizio preparava le decisioni in merito alle cosiddette «espulsioni politiche» ai sensi dell’articolo 121 capoverso 2 Cost. Già in passato (prima della soluzione transitoria dell’art. 21 cpv. 2 lett. g Ordinanza VOSTRA, nella versione della RU 2006 4503) il servizio era autorizzato ad accedere online a VOSTRA (cfr. art. 365 cpv. 2 lett. e CP).

In seguito al trasferimento della sezione «Servizio degli stranieri» al DDPS, le competenze operative e quelle decisionali sono state separate (cfr. art. 10 e 11 dell’ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Org-DFGP; RS 172.213.1). Dal 1° gennaio 2009 il Servizio degli stranieri in seno al SAP-DDPS prepara la decisione, mentre quest’ultima spetta tuttora al servizio competente [la designazione precisa non è ancora nota, poiché l’adattamento della struttura organizzativa è ancora in corso] di fedpol. Tale servizio deve poter esaminare e verificare le proposte del SAP-DDPS; è quindi indispensabile che anche fedpol possa accedere a VOSTRA.

L’estratto del casellario giudiziale serve a confermare una comunicazione pervenuta e a concretizzare una minaccia potenziale, e non a svolgere interrogatori o procedimenti penali. fedpol consulta il Dipartimento federale degli affari esteri e il SAP-DDPS.

3.3.8 Trasmissione di informazioni a Europol (art. 367 cpv. 2 lett. c n. 7)

L’articolo 355a CP statuisce, sotto forma di clausola generale, le condizioni per la trasmissione di dati a Europol. L’articolo 367 capoverso 2 lettera c numero 7 AP-CP va inteso come concretizzazione di questa regola generale per il casellario giudiziale.

Secondo la concezione dell’articolo 355a CP, a Europol si applicano le stesse restrizioni di trattamento come ai corrispondenti servizi nazionali presso fedpol e il SAP-DDPS. Pertanto a Europol possono essere trasmessi soltanto i dati a cui possono accedere fedpol e il SAP-DDPS. Giacché Europol opera sia nel settore della prevenzione sia in quello del perseguimento di determinati reati, i dati possono essere forniti da fedpol solo per gli scopi descritti ai numeri 1 e 2 dell’articolo 367 capoverso 2 lettera c AP-CP. Lo scambio di dati negli ambiti di competenza del SAP-DDPS è illustrato al numero 3.4.5.

Ovviamente a Europol si applicano anche le altre restrizioni d’accesso menzionate all’articolo 355a CP (in virtù di accordi internazionali e della legislazione nazionale). Nell’articolo 367 capoverso 2 lettera c numero 7 AP-CP è stata pertanto inserita l’aggiunta «ai sensi dell’articolo 355a» (prima della trasmissione dei dati, Europol dovrebbe quindi essere informato che le regole per la registrazione e l’ulteriore trasmissione dei dati dell’articolo 18 capoversi 5 e 6 Ordinanza VOSTRA si applicano anche a Europol). Nell’articolo 367 capoverso 2 lettera c numero 7 AP-CP non possono essere inserite tutte le regole di trattamento applicabili. Ma con la formulazione scelta è perlomeno chiaro che i dati del casellario giudiziale sono importanti anche ai fini dello scambio di dati con Europol.

Il trasferimento dei dati a Europol compete a un apposito servizio di collegamento presso fedpol (ossia alla «Centrale operativa»). Non è previsto un accesso diretto di Europol al casellario giudiziale svizzero.