Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/100: Modifica del Codice penale svizzero (accesso online a VOSTRA) · 19 pagine

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cosiddetto estratto del casellario giudiziale per privati (che contiene meno dati concernenti sentenze e non contiene dati su procedimenti penali pendenti).

2.3 Commento alle singole modifiche

2.3.1 Menzione delle autorità con diritto d’accesso online (art. 367 cpv. 2 lett. f)

La menzione delle «autorità cantonali competenti per la naturalizzazione a livello cantonale» nell’articolo 367 capoverso 2 lettera f AP-CP garantisce che le autorità di naturalizzazione «a livello comunale» non usufruiscano del diritto d’accesso online. La sola menzione delle «autorità cantonali competenti per la naturalizzazione» (senza l’aggiunta «a livello cantonale») sarebbe imprecisa poiché dal punto di vista giuridico anche le autorità comunali vanno considerate autorità cantonali.

Nella prassi l’accesso non sarà di norma concesso all’autorità che decide in merito alla naturalizzazione cantonale (nei Cantoni in cui non vi è una commissione specifica, la decisione spetta di solito al Consiglio di Stato), bensì all’unità operativa che allestisce la documentazione necessaria o che prepara la decisione.

2.3.2 Menzione dello scopo dell’accesso (art. 367 cpv. 2 lett. f)

Lo scopo dell’accesso («procedura di naturalizzazione») è menzionato già all’articolo 365 capoverso 2 lettera g CP. Dal punto di vista giuridico, il motivo per l’accesso ai dati risulta tuttavia più chiaro se lo scopo, «espletare procedure di naturalizzazione», è descritto immediatamente dopo la menzione dell’autorità con diritto d’accesso. In occasione dell’ampia revisione del diritto in materia di casellario giudiziale (cfr. le spiegazioni al n. 6), tale struttura (inclusione nella stessa disposizione dello scopo dell’accesso e dell’autorità che ha diritto d’accesso) sarà introdotta anche per le altre autorità menzionate all’articolo 367 CP.

Lo scopo «espletare procedure di naturalizzazione» include anche la possibilità di effettuare controlli successivi di persone già naturalizzate (entro il termine previsto per l’annullamento successivo secondo l’art. 41 LCit). Non è quindi prevista una limitazione tecnica del diritto di consultare dati di VOSTRA concernenti stranieri.

2.3.3 Disciplina dell’accesso ai dati concernenti procedimenti penali pendenti (art. 367 cpv. 4)

L’attuale articolo 367 capoverso 4 CP parla dei «dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti». Questa formulazione è antiquata poiché si riferisce alla situazione giuridica prima del 1° gennaio 2007. Infatti, con l’introduzione dell’articolo 366 capoverso 4 CP nel casellario giudiziale non sono più registrate le richieste di estratto delle autorità di perseguimento penale (che permettevano di concludere che vi era un procedimento penale pendente), bensì tutti i procedimenti penali per crimini e delitti pendenti in Svizzera, per la durata effettiva del procedimento. Il nuovo articolo 367 capoverso 4 AP-CP usa pertanto l’espressione «dati personali concernenti procedimenti penali pendenti».

Affinché anche «le autorità cantonali competenti per la naturalizzazione a livello cantonale» abbiano accesso ai dati concernenti procedimenti penali pendenti, l’enumerazione dell’articolo 367 capoverso 4 CP va completata con la nuova lettera f dell’articolo 367 capoverso 2 AP-CP.