Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine

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più frequente; nel presente caso è anche la forma organizzativa da privilegiare in base ai principi di corporate governance del Consiglio federale. Tuttavia le fondazioni autonome di diritto pubblico presentano molte similitudini con gli enti autonomi: hanno anch'esse una personalità giuridica propria e adempiono un mandato pubblico specifico. Una caratteristica delle fondazioni è il patrimonio distinto e giuridicamente autonomo, impiegato a favore dei beneficiari delle prestazioni conformemente allo scopo della fondazione. Secondo l'avamprogetto LPrev, la gestione dei prelievi a favore della prevenzione (tassa per la prevenzione del tabagismo e supplemento di premio LAMal) rappresenta solo una parte dei compiti della nuova unità amministrativa decentrata. Questo criterio essenziale non sarebbe quindi pienamente soddisfatto se si scegliesse la forma giuridica della fondazione.

1.2 Elementi chiave del nuovo atto normativo

Legge organizzativa: nel presente atto meramente organizzativo, la Confederazione definisce la struttura organizzativa di un'unità resa autonoma. I compiti dell'Istituto, le condizioni per la concessione di contributi e la delimitazione delle competenze rispetto alle altre unità amministrative della Confederazione sono disciplinate nella nuova legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute.

Unità amministrativa decentrata: le misure di sostegno di cui all'articolo 10 dell'avamprogetto LPrev sono prestazioni a carattere monopolistico. Ciò significa che la libera concorrenza è limitata a causa di disfunzione del mercato oppure delle disposizioni legislative. Ciò nonostante vengono fornite prestazioni che in un certo senso sono in concorrenza con prestazioni analoghe offerte da altri fornitori. Le unità incaricate dell'adempimento di questi compiti devono quindi potersi presentare sul mercato come unità autonome con una propria reputazione per essere percepite come tali dai clienti (visibilità). Tra i compiti idonei allo scorporo, le prestazioni a carattere monopolistico richiedono una gestione politico-strategica molto rigorosa, da un lato perché sul piano legislativo viene generalmente lasciato un certo margine di manovra e dall'altro perché gran parte di questi compiti possono essere adempiuti soltanto con risorse pubbliche. Inoltre queste prestazioni, che sono in parte di pertinenza statale, possono essere controllate dal mercato solo in misura limitata.

Qualificare un'unità come unità che fornisce «prestazioni a carattere monopolistico» è giustificato soltanto se sulla base di esigenze particolari (ad es. risorse o visibilità) si prevede che lo scorporo renderà più efficiente ed effettivo l'adempimento dei compiti17. È il caso dell'Istituto che si prevede di creare con la nuova legge. L'ente non può svolgere compiti ministeriali, in particolare compiti legislativi, o soltanto in misura limitata, essendo questa tipologia di attività riservata alle unità amministrative dell'amministrazione centrale.

Forma giuridica: per l'unità resa autonoma è stata scelta la forma giuridica dell'ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. L'assetto da dare a un ente di diritto pubblico della Confederazione è disciplinato in dettaglio a livello legislativo nel rispetto dei principi di corporate governance del Consiglio federale. La Confederazione può così far valere le proprie esigenze specifiche in materia di influsso e informazione, che scaturiscono in particolare dal suo ruolo di garante dell'adempi-

17 Rapporto del Consiglio federale sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo l'impresa) del 13 settembre 2006 (FF 2006 7545).