Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

L'avamprogetto non ha punti di contatto con il diritto delle Comunità europee (CE). La collaborazione con l'Agenzia esecutiva europea per la sanità pubblica non presuppone l'esistenza a livello nazionale di un'unità amministrativa resa giuridicamente autonoma.

1.5 Attuazione

La legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute è concepita come mero atto organizzativo. Il regolamento dell'Istituto, che secondo l'avamprogetto è emanato dal consiglio d'istituto, precisa le disposizioni organizzative della legge. Inoltre il Consiglio federale esaminerà la possibilità di delegare al DFI per via di ordinanza determinati compiti di vigilanza che gli sono assegnati nell'avamprogetto.

1.6 Interventi parlamentari tolti di ruolo

Il postulato della Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN (05.3474) invita il Consiglio federale a presentare una strategia globale valida per la fondazione Promozione Salute Svizzera. Di questa richiesta si tiene conto nell'avamprogetto e l'intervento può quindi essere tolto di ruolo.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Poiché definisce unicamente i compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto, l'avamprogetto è un mero atto organizzativo.

Art. 2 Forma giuridica

L'articolo 2 stabilisce che l'Istituto è un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Questa forma giuridica è idonea per le attività previste dell'Istituto. Inoltre è conforme ai principi di corporate governance del Consiglio federale, che prevedono che le unità rese autonome incaricate di svolgere compiti federali siano enti autonomi di diritto pubblico. Va inoltre rilevato che le principali caratteristiche inerenti alla forma giuridica di un ente di diritto pubblico della Confederazione e di una fondazione di diritto privato della Confederazione sono identiche. Non è quindi determinante la designazione dell'unità amministrativa resa autonoma, ma unicamente la sua impostazione concreta nel pertinente atto organizzativo.

La sede dell'Istituto non è stabilita nella legge e può essere definita dal consiglio d'istituto nel regolamento di organizzazione. Ciò garantisce all'Istituto una certa flessibilità anche a livello di gestione.