Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine
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La direzione ha in particolare il compito di soprintendere le attività scientifiche, amministrative e gestionali dell'Istituto e di emanare decisioni. Elabora inoltre le basi per le decisioni del consiglio d'istituto e assicura le relazioni con l'esterno, in particolare con i servizi federali, i Cantoni e altre cerchie interessate nonché con organizzazioni che svolgono compiti analoghi in Svizzera e all'estero. In caso di conflitti sulla ripartizione delle competenze, si applica la fattispecie generale secondo cui la direzione adempie tutti i compiti che non sono assegnati al consiglio d'istituto o all'ufficio di revisione (lett. g).
I dettagli devono essere disciplinati nel regolamento di organizzazione emanato dal consiglio d'istituto conformemente all'articolo 7 (cpv. 3). Si tratta in particolare di definire la ripartizione dei compiti e delle competenze tra il consiglio d'istituto e la direzione e tra la direzione e il direttore.
Il capoverso 4 stabilisce che il direttore partecipa alle sedute del consiglio d'istituto con voto consultivo e che può presentare proposte. Ne consegue che egli non può far parte del consiglio d'istituto. Se necessario si può far capo ad altri membri della direzione o ad altri collaboratori per le riunioni del consiglio d'istituto.
Art. 10 Ufficio di revisione
L'indipendenza contabile dell'Istituto fa sì che sia necessario un ufficio di revisione.
L'ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale che lo può revocare per motivi gravi. Come previsto dai principi di corporate governance, il mandato di revisione, lo statuto, le prerogative, l'indipendenza, la durata del mandato e l'allestimento del rapporto dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dalle disposizioni del diritto in materia di società anonima (art. 727-731 CO)27. L'ufficio di revisione effettua una revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 CO, anche se l'Istituto non dovesse soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1 di detto articolo. Il rapporto sui risultati della verifica va sottoposto al consiglio d'istituto e al Consiglio federale.
Art. 11 Diritto in materia di personale e Cassa pensioni
I rapporti di lavoro del personale dell'Istituto, inclusi i membri della direzione, sono retti dalla legislazione sul personale federale. Questo perché le attività, in particolare quelle attinenti alla gestione dei prelievi a favore della prevenzione (tassa per la prevenzione del tabagismo e supplemento di premio LAMal), sono compiti di pertinenza prevalentemente statale. All'Istituto possono essere delegati altri compiti sovrani, ad esempio l'attuazione di programmi nazionali secondo l'articolo 7 dell'avamprogetto LPrev o l'attuazione dell'attività d'informazione della Confederazione secondo l'articolo 9 dell'avamprogetto LPrev.
A breve termine l'Istituto non svolgerà compiti di diritto privato, o soltanto limitatamente. Il personale non deve quindi essere assunto in base al codice delle obbligazioni, tanto più che l'Istituto può far capo alla possibilità prevista dall'articolo 6 LPers28 di subordinare determinate categorie di personale al codice delle obbligazioni, in particolare per l'assunzione a tempo determinato di collaboratori scientifici.
Il capoverso 2 stabilisce che il personale dell'Istituto è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione.
27RS 220