Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine
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Controllo federale delle finanze (CDF) di allestire rapporti di revisione ed è naturalmente autorizzato a consultare i rapporti del CDF.
Sono fatte salve l'alta vigilanza del Parlamento e del CDF (capoverso 4).
2.5 Sezione 5: Disposizioni transitorie e finali
Art. 18 Disposizioni transitorie
La fondazione Promozione Salute Svizzera, costituita dagli assicuratori e dai Cantoni secondo l'articolo 19 LAMal, viene trasferita nel nuovo Istituto in osservanza della legge del 3 ottobre 200333 sulla fusione (LFus). Per il trasferimento del patrimonio occorre prevedere un apposito contratto tra il consiglio di fondazione e la Confederazione secondo l'articolo 86 capoverso 2 LFus in correlato disposto con l'articolo 70 LFus. Tale trasferimento richiede l'approvazione della Vigilanza federale delle fondazioni come previsto dall'articolo 87 LFus.
Art. 19 Referendum ed entrata in vigore
In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost., la legge sottostà a referendum facoltativo. Il Consiglio federale può stabilire la data dell'entrata in vigore, tenendo conto dell'entrata in vigore della nuova legge sulla prevenzione.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni sulla Confederazione
Le ripercussioni sulla Confederazione sono presentate in dettaglio nel rapporto esplicativo relativo alla legge sulla prevenzione34. Non vengono quindi fornite ulteriori spiegazioni al riguardo.
3.2 Ripercussioni sui Cantoni
La legge proposta non ha ripercussioni finanziarie sui Cantoni e i Comuni. In quanto principali clienti dell'Istituto, i Cantoni traggono vantaggio dall'ampliamento dell'offerta di prestazioni di servizio e di supporto. Per il resto si rimanda al rapporto esplicativo relativo alla legge sulla prevenzione.
3.3 Ripercussioni economiche
La legge proposta non ha ripercussioni dirette sul piano economico. La costituzione dell'Istituto in quanto ente giuridicamente autonomo facilita tuttavia la collaborazione con il settore privato e può esplicare indirettamente effetti positivi sull'economia nazionale. Per il resto si rimanda al rapporto esplicativo relativo alla legge sulla prevenzione.
33 RS 221.301
34 Cfr. capitolo 3.1 del rapporto esplicativo relativo alla legge sulla prevenzione.