Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine
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L'articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 19697 sull’imposizione del tabacco stabilisce che il fondo di prevenzione del tabagismo deve essere gestito da un’organizzazione di prevenzione sotto la vigilanza dell’Ufficio federale della sanità pubblica e in collaborazione con l’Ufficio federale dello sport. In sede di elaborazione dell'ordinanza del 5 marzo 20048 sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) è stata condotta un'analisi sul quadro giuridico necessario all'istituzione del fondo. Dagli accertamenti è emerso che il quadro legale vigente ammetteva due forme organizzative, peraltro adeguate anche sotto il profilo economico:
a. una fondazione privata incaricata dell'organizzazione della prevenzione;
b. un servizio amministrativamente aggregato all'UFSP.
Entrambe le varianti sono state sottoposte a un esame giuridico e amministrativo approfondito, in base al quale il Consiglio federale ha privilegiato la seconda opzione, ossia un servizio aggregato all'UFSP e posto sotto la vigilanza del DFI. La vigilanza finanziaria è assicurata dal Controllo federale delle finanze (CDF) conformemente alla legge sul Controllo delle finanze. Gli attivi del fondo sono gestiti separatamente dall'Amministrazione federale delle finanze9. Queste misure giuridiche e organizzative sono state adottate per garantire l'autonomia del fondo nonostante la sua aggregazione all'UFSP.
Tra i vantaggi di questa soluzione si possono citare in particolare i tempi di attuazione brevi, l'onere amministrativo contenuto e la semplicità di coordinamento con il programma nazionale per la prevenzione del tabagismo. Nella scelta della variante si è inoltre tenuto conto del carattere non definitivo dell'organizzazione di prevenzione.
1.1.2 Perché una nuova normativa?
Il 28 settembre 2007, il Consiglio federale ha incaricato il DFI di proporre una semplificazione e una riorganizzazione delle strutture di prevenzione nell'ambito dell'elaborazione di nuove basi legali volte a rafforzare la prevenzione e la promozione della salute (cfr. capitolo 1.1.7 del rapporto esplicativo relativo alla legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute). Per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse finanziarie occorreva ridefinire la gestione dei proventi della tassa per la prevenzione del tabagismo (prelevata in conformità all'art. 28 della legge sull'imposizione del tabacco) come pure l'amministrazione e l'impiego del supplemento di premio prelevato in virtù dell'articolo 20 LAMal. Era inoltre necessario procedere a una valutazione critica della gestione strategica delle organizzazioni responsabili tenendo conto dei principi di corporate governance del Consiglio federale.
L'avamprogetto di legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute (legge sulla prevenzione, LPrev) prevede in particolare, all'articolo 10, che la Confederazione fornisca misure di sostegno ai Cantoni e a terzi. Nelle disposizioni finali stabilisce inoltre che la gestione del supplemento di premio di cui all'articolo 19 LAMal non compete più alla fondazione Promozione Salute Svizzera, bensì a un'u-
7 RS 641.31
8 RS 641.316
9 Art. 60-62 della legge del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0).