Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine

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sede di attuazione. In linea generale è responsabile della realizzazione del programma di sanità pubblica e si occupa pertanto di:

- gestione dei progetti finanziati nel quadro del programma;

- diffusione dei risultati dei progetti, ossia delle conoscenza acquisite e dei metodi di lavoro da raccomandare;

- sostegno logistico, scientifico e tecnico in occasione di convegni e conferenze;

- promozione degli scambi e del coordinamento fra tutti gli ambienti interessati e con altre autorità della Comunità e degli Stati membri.

1.1.6 Varianti considerate

Il 27 e 28 febbraio 2008, nell'ambito dei lavori di stesura dell'avamprogetto della legge sulla prevenzione, si sono tenute delle audizioni con rappresentanti dei Cantoni nonché con le organizzazioni e gli ambienti interessati. Durante questi incontri sono state discusse le seguenti opzioni per la regolamentazione delle competenze organizzative in relazione alle misure di sostegno di cui all'art. 10 dell'avamprogetto:

- Variante 1: creazione di un «Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute». Per coadiuvare i Cantoni e organizzazioni private nella progettazione e nell'attuazione di misure di prevenzione e di promozione della salute viene costituito un ente di diritto pubblico appartenente alla Confederazione, denominato «Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute» (Istituto).

Opzione: la fondazione Promozione Salute Svizzera, creata dagli assicuratori e dai Cantoni secondo l'articolo 19 LAMal, viene trasferita nel nuovo istituto in conformità alla legge del 3 ottobre 200316 sulla fusione, previo accordo degli organi della fondazione

- Variante 2: delega dei compiti a organizzazioni private (in conformità alla legislazione sui sussidi): in base alla strategia del Consiglio federale di cui all'articolo 5 dell'avamprogetto LPrev, l'erogazione delle prestazioni di servizio e di supporto viene delegata a una o più organizzazioni private di prevenzione e di promozione della salute, sotto forma di mandati di prestazione pluriennali.

Durante le audizioni, i rappresentanti dei Cantoni e delle organizzazioni e istituzioni interessate si sono detti in gran parte favorevoli alla variante 1, ossia alla creazione di un istituto a livello federale.

Il 14 marzo 2008, il consiglio di fondazione di Promozione Salute Svizzera ha dato la sua disponibilità di massima ad assumere gli stessi compiti in veste di fondazione di diritto pubblico. Per contro non si è ancora espresso sull'avamprogetto della legge né sulle modalità di un eventuale trasferimento della fondazione di diritto privato nel nuovo istituto.

Infine sono state condotte riflessioni sulla forma organizzativa dell'istituto (ente o fondazione di diritto pubblico). Nel diritto pubblico l'ente è la forma organizzativa

16 RS 221.301