Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine

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mento dei compiti. L'ente autonomo non sottostà alla legge sulle finanze della Confederazione18 perché tiene una contabilità propria. In linea generale è esentato fiscalmente e non è soggetto a fallimento. In veste di azienda statale, l'ente autonomo gode generalmente di un'accettazione politica migliore rispetto all'azienda di diritto privato, visto che sotto il profilo organizzativo è più facile associarlo alla Confederazione in quanto organizzazione responsabile. Resta inoltre garantita la possibilità di esercitare un influsso a livello democratico.

Confederazione proprietaria: parallelamente alla legislazione specializzata, il Consiglio federale può, in veste di proprietario, esercitare un influsso sull'unità resa autonoma tramite gli obiettivi strategici fissati nella legge. Questi ultimi permettono al Collegio governativo di influire in modo mirato sull'unità resa autonoma (aspetti inerenti all'azienda e/o ai compiti, ad es. definizione di nuove attività prioritarie). D'altra parte la Confederazione si prefigge di garantire il corretto adempimento dei compiti sotto il profilo tecnico attraverso la vigilanza specializzata. Questi due ruoli sono potenzialmente conflittuali.

Gestione basata su obiettivi strategici: l'unità amministrativa resa autonoma viene gestita secondo le direttive enunciate nella legge sulla prevenzione e tenendo conto di eventuali altre basi legali, ma anche – a medio termine – con lo strumento degli obiettivi strategici. Il Consiglio federale stabilisce l'indirizzo delle attività dell'Istituto attraverso gli obiettivi strategici. Inoltre verifica il rispetto delle condizioni poste con una rendicontazione annuale e indicatori di efficacia. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Consiglio federale e all'alta vigilanza delle Camere federali.

Assunzione di personale: i rapporti di lavoro sono retti dal diritto pubblico e sottostanno integralmente alla legislazione sul personale federale.

1.3 Situazione finanziaria dell'Istituto

La situazione finanziaria dell'Istituto è presentata nel rapporto esplicativo relativo alla legge sulla prevenzione e sulla promozione della salute19. Si è pertanto rinunciato ad aggiungere ulteriori precisazioni in questo rapporto.

1.4 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Nell'aprile 2005 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha emanato linee guida non vincolanti per la corporate governance di aziende statali 20. Essendo prevedibile che queste direttive trovino applicazione a livello internazionale, è raccomandabile attuarle anche in Svizzera. Il rapporto del Consiglio federale sul governo d'impresa del settembre 2006 mira a garantire l'attuazione delle linee guida dell'OCSE per l'Amministrazione federale. La legge proposta è conforme alle direttive di tale rapporto e pertanto alle linee guida dell'O-CSE per le aziende statali.

18 Cfr. art. 2 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC, RS 611.0), eccettuato l'art. 55 cpv. 1 lett. c LFC.

19 Cfr. capitolo 3.1 del rapporto esplicativo sull'avamprogetto LPrev.

20 Titolo originale in inglese: OECD Guidelines on the Corporate Governance of State- Owned Enterprises.