Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine

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stabilisce il nome dell'Istituto, che può essere diverso da quello che figura nella legge. Questa competenza normativa in determinati ambiti concretizza l'autonomia dell'Istituto sancita dall'articolo 2 capoverso 2 della legge. La competenza normativa del consiglio d'istituto è limitata al quadro fissato dalla legge e riguarda in particolare questioni di gestione nonché la delimitazione e concretizzazione delle competenze del consiglio d'istituto e della direzione.

Il consiglio d'istituto approva il programma di lavoro, la pianificazione a medio termine e il preventivo. Allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone al Consiglio federale per approvazione prima di pubblicarlo. Il Consiglio federale può negare l'approvazione se non condivide punti fondamentali del rapporto. Il contenuto è retto per analogia dal codice delle obbligazioni (art. 662 CO24). Il rapporto contiene indicazioni sulla prassi dell'anno trascorso e riveste dunque carattere di un rendiconto. Costituiscono pure parti integranti del rapporto i dati statistici e il conto annuale.

Il consiglio d'istituto nomina il direttore e gli altri membri della direzione. La nomina e l'eventuale scioglimento del rapporto di lavoro da parte del consiglio d'istituto sottostanno all'approvazione del Consiglio federale. Il diritto di approvazione del Consiglio federale per la nomina del direttore è conforme ai principi di corporate governance.

In quanto organo supremo dell'ente, il consiglio d'istituto svolge anche funzioni di controllo. Per controbilanciarne la posizione, il consiglio d'istituto sorveglia l'attività della direzione. Il consiglio d'istituto deve verificare il rispetto del regolamento di organizzazione, individuare gli abusi e ordinarne l'eliminazione. Se rileva gravi problemi nell'organizzazione o nella gestione dell'Istituto e la direzione non è in grado di ovviarvi, il consiglio d'istituto deve intervenire.

Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale disciplina le indennità per i membri del consiglio d'istituto. In tale contesto trovano applicazione l'articolo 6a della legge del 24 marzo 200025 sul personale federale (LPers) e l'ordinanza del 19 dicembre 200326 sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (ordinanza sulla retribuzione dei quadri).

Art. 8 Composizione e nomina della direzione

Ad eccezione della funzione del direttore, incaricato di dirigere l'Istituto, la composizione della direzione non è definita né nella legge, né in un'ordinanza del Consiglio federale, ma è determinata dall'Istituto stesso. Ciò permette a quest'ultimo di adeguare l'organizzazione interna a eventuali nuove esigenze.

La nomina del direttore da parte del consiglio d'istituto è sottoposta all'approvazione del Consiglio federale. La nomina degli altri membri della direzione, invece, compete esclusivamente al consiglio d'istituto.

Art. 9 Compiti della direzione

La direzione è l'organo operativo ed è presieduta dal direttore (cpv. 1).

24RS 220

25 RS 172.220.1

26 RS 172.220.12