Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine
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Art. 15 Imposte
L'articolo 62d della legge del 21 marzo 199731 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) dispone l'esenzione da qualsiasi imposta cantonale per la Confederazione e per i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti.
L'Istituto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni in concorrenza con fornitori privati. Nella legislazione sull'imposta preventiva, il legislatore ha inoltre rinunciato a esonerare la Confederazione e i suoi enti autonomi dall'obbligo fiscale soggettivo dell'imposta preventiva, ragione per cui l'Istituto non può essere esonerato. Per motivi di coerenza e in analogia con la legge sull'imposta preventiva, l'Istituto deve essere escluso anche dal principio dell'esenzione fiscale in rapporto alle tasse di bollo.
2.4 Sezione 4: Tutela degli interessi della Confederazione
Art. 16 Obiettivi strategici
A livello di contenuti, il Consiglio federale guida l'Istituto perseguendo obiettivi strategici definiti a scadenze quadriennali. Alla stregua della strategia del Consiglio federale in materia di prevenzione e di promozione della salute, queste direttive sono definite in conformità all'articolo 5 dell'avamprogetto LPrev. Gli obiettivi strategici permettono al Consiglio federale di fissare determinate linee guida che riguardano l'Istituto in quanto azienda o suoi compiti. Le direttive inerenti ai compiti concretizzano le mansioni stabilite nella legge sulla prevenzione.
L'Istituto deve essere coinvolto nell'elaborazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale.
Art. 17 Vigilanza
Conformemente all'articolo 8 capoverso 4 della legge del 21 marzo 199732 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale controlla le unità amministrative decentrate. In virtù di questa disposizione, la vigilanza dell'Istituto compete al Consiglio federale. Nell'ambito delle sue competenze organizzative, il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti l'esercizio delle sue funzioni (art. 24 LOGA). Può in particolare incaricare il DFI di assumere parzialmente o integralmente questo compito di vigilanza.
Il capoverso 2 comprende un elenco non esaustivo dei principali strumenti a disposizione del Consiglio federale per svolgere il suo compito di vigilanza sull'Istituto: nomina dei membri del consiglio d'istituto e del presidente, approvazione della nomina del direttore, nomina del ufficio di revisione, approvazione del rapporto di gestione, verifica annua del conseguimento degli obiettivi strategici in base al rapporto del consiglio d'istituto (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. a) e discarico al consiglio d'istituto.
Il capoverso 3 obbliga l'Istituto ad autorizzare il Consiglio federale o il Dipartimento
– se gli è stato delegato il compito di vigilanza – a consultare i documenti di gestione e ad essere informato sull'attività svolta. Il Consiglio federale può chiedere al