Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine
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4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità e legalità
La legge proposta si fonda sull'articolo 117 capoverso 1 e sull'articolo 118 capoverso 2 della Costituzione federale.
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La legge proposta non ha nessun impatto sugli impegni internazionali della Svizzera.
4.3 Forma dell'atto
La legge federale prevede la costituzione di un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. L'atto contempla quindi importanti disposizioni con norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale, che devono rivestire la forma di una legge federale. La competenza dell'Assemblea federale per l'emanazione di leggi è fissata all'articolo 163 capoverso 1 della Costituzione federale.
4.4 Conformità alla legge sui sussidi
L'avamprogetto non prevede esplicitamente che l'Istituto può concedere indennità o aiuti finanziari. Le relative basi giuridiche sono contemplate nella nuova legge sulla prevenzione.
4.5 Delega di competenze legislative
In conformità all'articolo 14 capoverso 5 della legge, il Consiglio federale può emanare disposizioni per la presentazione dei conti dell'Istituto. Il consiglio d'istituto emana il regolamento di organizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b.
La legge non prevede nessun'altra delega di competenze legislative.