Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine

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2.2 Sezione 2: Organizzazione e personale

Art. 5 Organi

L'articolo 5 definisce i tre organi dell'Istituto, ossia il consiglio d'istituto, la direzione e l'ufficio di revisione. Questa ripartizione corrisponde in ampia misura alla normale composizione delle unità amministrative autonome della Confederazione. L'indipendenza contabile dell'Istituto fa sì che sia necessario un ufficio di revisione.

Art. 6 Composizione e nomina del consiglio d'istituto

Il numero di seggi del consiglio d'istituto è limitato a nove membri competenti (cpv. 1), in conformità ai principi di corporate governance del Consiglio federale che prevedono 7-9 membri. Il profilo dei membri del consiglio d'istituto deve corrispondere all'indirizzo strategico. Questo significa che il consiglio d'istituto deve comporsi di persone con esperienza e competenze nel settore della salute, ma anche nella gestione di organizzazioni amministrative pubbliche. Occorre inoltre assicurarsi che il consiglio d'istituto sia composto di specialisti provenienti da vari orizzonti.

Il capoverso 2 designa il Consiglio federale come organo di nomina dei membri e del presidente del consiglio d'istituto. Spetta al Consiglio federale provvedere affinché vengano nominate solo persone competenti. Infine, il Consiglio federale è responsabile di garantire un'equa rappresentanza dei sessi, delle lingue nazionali, delle regioni e dei gruppi d'età nel consiglio d'istituto.

La durata del mandato è fissata a quattro anni. È esplicitamente prevista la possibilità di rinnovare il mandato una o più volte.

Il capoverso 3 prevede la possibilità di revocare dalle loro funzioni i membri del consiglio d'istituto anche durante il mandato per motivi gravi. È il caso in particolare se un membro non soddisfa più i requisiti per l'esercizio del suo mandato o se viola gravemente i suoi obblighi. Un membro può anche essere revocato in caso di conflitto d'interessi duraturo.

In conformità ai principi di corporate governance (principio 6), i membri di un consiglio d'istituto devono tutelare gli interessi dell'ente (cpv. 4). Il consiglio d'istituto non è un organo politico e i suoi membri non devono pertanto agire come rappresentanti di autorità o di un'organizzazione. Nel caso in cui si prefigura un conflitto d'interessi concreto, il membro interessato deve ricusarsi per l'affare in questione. Se il conflitto d'interessi è permanente, il membro deve dimettersi di propria iniziativa. In caso contrario il Consiglio federale può, in ultima ratio, revocare dalle sue funzioni il membro del consiglio d'istituto per motivi gravi (cpv. 3).

Art. 7 Compiti del consiglio d'istituto

Secondo il capoverso 1 lettera a, il consiglio d'istituto è responsabile dell'attuazione degli obiettivi strategici di cui all'articolo 16. L'articolo 17 capoverso 2 lettera e stabilisce che il consiglio d'istituto deve presentare annualmente un rapporto al Consiglio federale per permettergli di verificare il conseguimento degli obiettivi strategici.

Il capoverso 1 lettera b prevede che il consiglio d'istituto emani un regolamento di organizzazione e disposizioni inerenti alla gestione dell'ente. In tale documento