Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine
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di un organo direttivo (consiglio di fondazione) nominato dal Dipartimento federale dell'interno (DFI).
L'istituzione, denominata «Fondazione 19» perché costituita in base all'articolo 19 della LAMal, ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 1998. Il suo compito principale è di stimolare, coordinare e valutare misure atte a promuovere la salute e a prevenire le malattie (art. 19 cpv. 1 LAMal). È finanziata da un contributo di 2.40 franchi versato da ogni persona assicurata obbligatoriamente (supplemento di premio LAMal). Nel 2003, in seguito alla riorganizzazione del 2002, la fondazione è stata ribattezzata Promozione Salute Svizzera.
Nell'autunno 2004, il DFI ha incaricato la società di consulenza PricewaterhouseCoopers di procedere a una valutazione globale della fondazione, prestando particolare attenzione alle procedure di concessione di mezzi finanziari, al sostegno di progetti nonché all'impatto e all'efficacia delle attività svolte. Sulla base del rapporto di valutazione del 22 aprile 2005 e delle raccomandazioni ivi contenute, la fondazione ha adottato provvedimenti nei seguenti ambiti:
- Elaborazione di una strategia: il 19 gennaio 2006, il consiglio di fondazione ha adottato una strategia a lungo termine (2018), focalizzata da un lato sull'obiettivo strategico generale di «rafforzare la promozione della salute e la prevenzione» e dall'altro sulle due tematiche prioritarie «peso corporeo sano» e «salute psichica e stress».
- Miglioramento della gestione improntata all'efficacia: un'analisi della situazione interna della fondazione ha evidenziato diverse possibilità di miglioramento. Nel frattempo sono state adottate e attuate misure in tal senso.
- Collaborazione con i servizi federali: nel febbraio 2005, la fondazione e l'UFSP hanno deciso di unire le forze nell'ambito di una collaborazione formale e strutturata. Ne è scaturita una cooperazione sistematica e coerente che permette di assicurare un impiego più efficace delle risorse. A scadenze regolari vengono inoltre organizzati incontri con altri Uffici federali interessati, quali l'UFSPO o la Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Infine, una volta all'anno si svolge un incontro tra una delegazione del consiglio di fondazione e il capo del DFI.
Altri servizi federali
Nel campo della promozione della salute, l'Ufficio federale dello sport (UFSPO)4 ha messo a punto soprattutto progetti volti a promuovere l'attività fisica. L'obiettivo è duplice: offrire condizioni favorevoli a chi pratica più o meno intensamente uno sport o un'attività fisica e incoraggiare gli inattivi a fare movimento.
Conformemente alla legge sull'alcool5, la Regia federale degli alcol (RFA)6sostiene le organizzazioni che fanno opera di prevenzione, lottano contro l’alcolismo e sono attive nella ricerca (art. 43a della legge del 21 giugno 1932 sull'alcool, LAlc), tra cui l'Istituto svizzero di prevenzione dell'alcolismo e altre tossicomanie (ISPA) e Radix.
4 Cfr. anche art. 15 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS, RS 172.214.1).
5 RS 680
6 Cfr. obiettivi RFA, art. 25 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF, RS 172.215.1).