Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine
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È previsto che il consiglio d'istituto iscriva l'ente nel registro di commercio. Gli articoli 106 segg. dell'ordinanza sul registro di commercio21 definiscono le condizioni e il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio. Non è quindi necessario prevedere una disposizione specifica al riguardo.
Il capoverso 2 conferisce all'Istituto un'autonomia organizzativa e gestionale nel quadro della legge proposta. L'Istituto non è sottoposto alla legge sulle finanze della Confederazione tranne per il fatto che i suoi conti devono essere integrati nel consuntivo consolidato della Confederazione22 che può così fornire una visione globale della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
Art. 3 Obiettivi e compiti
Gli obiettivi sono in sintonia con i compiti dell'Istituto elencati nella legge sulla prevenzione. Le prestazioni dell'Istituto sono destinate in primo luogo ai Cantoni e alle organizzazioni private di prevenzione e di promozione della salute. Nel target diretto dell'Istituto non rientrano né il Consiglio federale e il Parlamento, né la popolazione (cpv. 1).
L'Istituto può coadiuvare i servizi federali attivi nel campo della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce.
Per ottenere un quadro globale dei compiti federali attinenti alla prevenzione, alla promozione della salute e alla diagnosi precoce, si propone che i compiti dell'Istituto e la loro delimitazione rispetto ad altri compiti dell'Amministrazione federale centrale non siano disciplinati nella legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute, bensì nella legge sulla prevenzione (cpv. 2). La Confederazione e i Cantoni possono delegare altri compiti all'Istituto, contro indennità (cpv. 3). Tra questi compiti si possono citare l'attuazione completa o parziale di programmi nazionali secondo l'articolo 6 dell'avamprogetto LPrev oppure attività di informazione e documentazione in virtù di altre leggi federali (ad es. LDerr, LStup). L'indennità deve almeno coprire i costi sostenuti dall'Istituto per l'adempimento del compito conferitogli.
Art. 4 Collaborazione
A livello nazionale e cantonale vi sono organizzazioni che operano già in alcuni degli ambiti d'attività del futuro Istituto. Quest'ultimo deve quindi essere obbligato per legge a collaborare con queste organizzazioni. È particolarmente importante assicurare una buona collaborazione con l'Osservatorio svizzero della salute, gli istituti universitari di medicina sociale e preventiva, la Swiss School of Public Health, le scuole universitarie professionali e le organizzazioni professionali e specialistiche, mediche e non mediche, attive nel campo della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce.
L'Istituto è inoltre autorizzato a far capo a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato per l'adempimento di determinati compiti. Queste prestazioni di terzi sono da indennizzare in conformità alla legge sui sussidi23.
21 RS 221.411
22 Art. 55 cpv. 1 lett. c LFC (RS 611.0)
23 RS 616.1