Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
1.1.4 Conformità dell'organizzazione ai principi di corporate governance del Consiglio federale
Per la gestione strategica delle unità scorporate, il Consiglio federale ha approvato 28 principi guida12. Nel seguito sono presentati brevemente i principi rilevanti su cui poggiano le riflessioni esposte nelle prossime pagine. Per i dettagli si rimanda al rapporto del Consiglio federale e al rapporto esplicativo dell'Amministrazione delle finanze13.
- Per le unità rese autonome che adempiono compiti della Confederazione bisogna prevedere in linea di principio una forma organizzativa di diritto pubblico, ossia l'istituto autonomo. […] (Principio 1)
- Le unità rese autonome dispongono di strutture snelle e di regolamentazioni chiare circa le competenze degli organi. (Principio 2)
- Le unità rese autonome ottengono solo in casi eccezionali e in virtù di una corrispondente norma giuridica di delega la facoltà di emanare norme generali astratte, con effetto esterno. Questa competenza normativa è limitata all'emanazione di disposizioni tecniche di importanza subordinata. (Principio 13)
- In presenza di una base giuridica corrispondente gli istituti possono fornire prestazioni commerciali accessorie, purché queste siano in stretta correlazione con il compito principale, non ne pregiudichino l'adempimento, non abbiano effetti distorsivi sulla concorrenza e nel complesso permettano di coprire almeno i costi. (Principio 15)
- In quanto ente proprietario la Confederazione dirige sul piano strategico le unità rese autonome, fissandone gli obiettivi di livello superiore da raggiungere a medio termine. […] (Principio 16)
- L'approvazione degli obiettivi strategici compete in linea di massima al Consiglio federale. […] Laddove le unità rese autonome dipendono in misura rilevante dal sostegno finanziario della Confederazione, il Parlamento può disciplinare l'impiego di tali mezzi nei decreti concernenti il finanziamento. Il Consiglio federale ne tiene conto quando fissa gli obiettivi strategici. (Principio 17)
Nel quadro dell'alta vigilanza parlamentare sulle unità rese autonome, il Parlamento sorveglia il Consiglio federale per quanto attiene alla salvaguardia degli interessi della Confederazione. La definizione dell'alta vigilanza spetta al Parlamento, per cui si è rinunciato a fissare principi guida al riguardo.
12 Rapporto del Consiglio federale sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo l'impresa) del 13 settembre 2006 (FF 2006 7545).
13 Il rapporto esplicativo dell'Amministrazione delle finanze sul rapporto del Consiglio federale sul governo d'impresa è consultabile all'indirizzo: www.efv.admin.ch/d/news/Eignerpolitik_BerichtEFV_d.pdf