Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine
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nità amministrativa della Confederazione. Questo per adempiere i principi di corporate governance del Consiglio federale. Sempre secondo la legge sulla prevenzione, l'unità amministrativa deve inoltre gestire le entrate provenienti dalla tassa per la prevenzione del tabagismo.
Poste queste condizioni, durante l'elaborazione della nuova normativa in materia di prevenzione sono state esaminate diverse opzioni al fine di determinare come si potevano assolvere i nuovi compiti federali e a quale unità amministrativa si poteva affidare la gestione delle entrate provenienti dai prelievi a favore della prevenzione (tassa per la prevenzione del tabagismo e supplemento di premio LAMal).
1.1.3 Deficit a livello di gestione strategica
Attualmente le modalità della gestione strategica e dell'impiego dei prelievi a favore della prevenzione – in particolare della tassa per la prevenzione del tabagismo e del supplemento di premio LAMal – non bastano per ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie. Inoltre non sono chiaramente definite le competenze in materia di vigilanza (controllo politico-giuridico), assegnazione di mezzi finanziari e attuazione.
Il DFI vigila sulle attività della fondazione Promozione Salute Svizzera. I bilanci, i conti e il rapporto d’attività sono presentati per approvazione all’UFSP (art. 20 cpv. 3 LAMal). Nell'ambito della vigilanza che esercita nei confronti di un'organizzazione esterna all'amministrazione federale, la Confederazione non può tuttavia definirne unilateralmente la strategia globale senza una base legale specifica10. La definizione dell'indirizzo strategico nel rispetto del quadro legale compete piuttosto agli organi della fondazione. Il margine di gestione strategica della Confederazione è quindi molto limitato.
Tre anni dopo l'entrata in vigore della pertinente ordinanza, l'organizzazione e la forma giuridica del fondo per la prevenzione del tabagismo dovevano essere valutate ed eventualmente adeguate in base ai risultati della valutazione (art. 14 cpv. 2 OFPT). La valutazione si è conclusa il 27 novembre 2007 con la pubblicazione del rapporto finale «Externe Evaluation Tabakpräventionsfonds»11, la cui principale conclusione è che il fondo necessita di una base e di una gestione strategica e che occorre mirare a una soluzione definitiva. Oltre alle opzioni «Status Quo» e «Stra-Tabak» è stata considerata una terza possibilità, ossia la costituzione di un ente responsabile della gestione sia strategica che operativa del fondo. L'ultima opzione prevedeva di attendere l'entrata in vigore della nuova legge sulla prevenzione per avviare una ristrutturazione del fondo per la prevenzione del tabagismo.
La decisione del Consiglio federale, prevista per maggio 2008, non era ancora nota al momento della stesura del presente rapporto.
10 Cfr. risposte del Consiglio federale all'interpellanza 06.3376 e al postulato 05.3474
11 Pubblicato in .... (segue).