Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 20 pagine
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Compendio
Contesto
Il presente rapporto illustra la nuova legge sull'Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute (nel seguito Istituto). La legge disciplina l'organizzazione dell'Istituto nonché la gestione strategica e la vigilanza da parte della Confederazione, ed è concepita come mero atto organizzativo. I compiti dell'Istituto, le condizioni per la concessione di contributi e la delimitazione delle competenze rispetto alle altre unità amministrative sono disciplinati nella nuova legge federale sulla prevenzione e sulla promozione della salute (legge sulla prevenzione)1.
Organizzazione dell'Istituto
L'avamprogetto prevede la creazione di un'unità amministrativa decentrata della Confederazione, dotata di personalità giuridica e conforme ai principi di corporate governance del Consiglio federale. La gestione strategica e la vigilanza da parte della Confederazione sono di pertinenza del diritto organizzativo.
Trasferimento della fondazione Promozione Salute Svizzera nell'Istituto
La fondazione Promozione Salute Svizzera, costituita dai Cantoni e dagli assicuratori in base all'articolo 19 della legge federale sull'assicurazione malattie, sarà trasferita nel nuovo istituto. Il 14 marzo 2008 questa opzione ha ottenuto l'approvazione di massima del Consiglio di fondazione di Promozione Salute Svizzera. Le modalità esatte del trasferimento del patrimonio dovranno essere definite in un contratto di trasferimento in conformità alle condizioni quadro fissate nella legge sulla fusione.
1 Dopo la consultazione si prevede di riunire i due avamprogetti in un'unica legge.