Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 23 pagine

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necessario ai corsi d’acqua venga preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione. In tal modo viene garantita un’utilizzazione adeguata ai corsi d’acqua.

«Strutturazione e sfruttamento conformi alla natura» significa che i corsi d’acqua che attraversano terreni agricoli, indipendentemente dalla zona alla quale questi ultimi sono attribuiti, devono disporre di uno spazio sufficiente per poter offrire habitat adeguati a una fauna e a una flora indigene diversificate e concorrere a formare un paesaggio attrattivo. In particolare lo sfruttamento dev’essere estensivo e senza impiego di concimi né pesticidi. Nelle zone edificabili non devono essere realizzati nuove costruzioni o nuovi impianti nello spazio riservato al corso d’acqua. Gli edifici e gli impianti danneggiati da piene devono essere demoliti e non più ricostruiti. In singoli casi l’autorità cantonale può ordinare la demolizione di costruzioni particolarmente minacciate in caso di piene.

Articolo 39a Flusso discontinuo

Capoverso 1: I proprietari di centrali idroelettriche sono tenuti a prendere i provvedimenti necessari per evitare ed eliminare pregiudizi considerevoli alle specie animali e vegetali indigene causati dal flusso discontinuo. Si tratta in primo luogo di riabilitare, valorizzare e preservare gli habitat della flora e della fauna indigene.

Sono soggetti a questo obbligo sia i proprietari di nuovi impianti sia i proprietari di centrali esistenti già titolari di una concessione. Un corso d’acqua pregiudicato dal flusso discontinuo dev’essere risanato conformemente alle disposizioni dell’articolo 83a LPAc, indipendentemente dal fatto che il proprietario della centrale sia titolare di una concessione esistente o i provvedimenti siano ordinati in occasione del rinnovo della concessione. L’articolo 83a LPAc disciplina, in quanto disposizione transitoria relativa all’articolo 39a LPAc, i provvedimenti nell’ambito del flusso discontinuo per tutti gli impianti esistenti. Conformemente a questa disposizione un corso d’acqua pregiudicato da un impianto esistente dev’essere risanato in modo tale che in caso di rinnovo futuro della concessione non siano necessari provvedimenti supplementari. Questo presuppone che per quanto concerne l’ampiezza dei provvedimenti necessari non si distingua tra impianti nuovi e impianti esistenti ma che la protezione prevista del corso d’acqua dal flusso discontinuo sia raggiunta in una sola tappa anche per gli impianti esistenti. Pertanto anche per gli impianti esistenti il risanamento è realizzato secondo i principi materiali enunciati dall’articolo 39a LPAc; in questi casi tuttavia vanno realizzati soltanto provvedimenti edilizi.

Capoverso 2: Per la definizione dell’ampiezza dei provvedimenti si applicano i criteri menzionati nelle lettere a-d. Conformemente alla lettera b occorre considerare la proporzionalità dell’onere; i provvedimenti devono avere un rapporto costibenefici equilibrato. In questo contesto occorre tener conto anche delle conseguenze macroeconomiche ed evitare i provvedimenti con un cattivo rapporto costi-benefici; tale principio si applica anche ai provvedimenti per i quali il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione garantisce un elevato tasso di finanziamento. La lettera d dispone che occorre tener conto degli obiettivi politici in materia di promozione delle energie rinnovabili. Per quanto possibile la produzione di energia a partire dalla forza idrica in quanto energia rinnovabile non dev’essere pregiudicata. Questo obiettivo è garantito in quanto per la protezione dei corsi d’acqua sono realizzati in primo luogo provvedimenti edilizi.