Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 23 pagine
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qua che si trovano a un’altitudine superiore a 1500 m. Affinché concernano soltanto segmenti di corsi d’acqua con potenziale ecologico ridotto, le deroghe sono limitate ai corsi d’acqua con una portata Q347 inferiore a 50 l/s. I piccoli corsi d’acqua a quest’altitudine hanno un numero di specie, soprattutto ittiche, inferiore a quello dei grandi corsi d’acqua e hanno quindi anche un potenziale ecologico minore.
Lettera bbis: Questa nuova disposizione permette di derogare al deflusso residuale minimo sui segmenti di corsi d’acqua con potenziale ecologico ridotto su un tratto di 1000 m. Questa nuova deroga è più semplice e meno costosa rispetto a quelle previste nell’ambito di una pianificazione per la protezione e l’utilizzazione del territorio (art. 32 lett. c LPAc), che richiedono una corrispettiva compensazione con provvedimenti adeguati.
Per segmenti di corsi d’acqua con potenziale ecologico limitato si intendono in particolare i segmenti che si trovano in terreni declivi o che sono fortemente arginati e che possono essere rivitalizzati soltanto con un onere sproporzionato.
La condizione secondo la quale le funzioni naturali del corso d’acqua non devono venir pregiudicate in modo rilevante è volta a evitare un peggioramento del suo stato.
Lettera e: Questa nuova disposizione permette di derogare alle disposizioni sul deflusso residuale minimo sui segmenti di corsi d’acqua in cui le necessarie funzioni di ecologia delle acque possono essere assicurate anche con un deflusso residuale inferiore.
Articolo 38a Rivitalizzazione delle acque
Capoverso 1: La rivitalizzazione delle acque viene accelerata grazie all’introduzione di un obbligo di rivitalizzazione per i Cantoni. L’obbligo di rivitalizzazione è applicabile soltanto se la rivitalizzazione è possibile con un onere ragionevole. Non devono pertanto essere rivitalizzati i segmenti di corsi d’acqua fortemente arginati la cui rivitalizzazione genererebbe costi sproporzionati rispetto ai benefici ecologici. I Cantoni hanno quindi un ampio margine di manovra per quanto concerne i provvedimenti da prendere.
La Confederazione può esercitare una certa influenza nell’ambito del sovvenzionamento conforme alla NPC poiché può sostenere maggiormente i progetti che offrono un’utilità ecologica superiore. I Cantoni hanno pertanto un interesse a realizzare progetti di rivitalizzazione per quanto possibile efficaci.
Nell’attuare la presente disposizione i Cantoni provvedono affinché la protezione contro le piene e la protezione delle acque sotterranee non vengano pregiudicate.
Capoverso 2: Il Consiglio federale stabilisce a livello di ordinanza i limiti entro i quali i Cantoni devono fissare lo spazio necessario ai corsi d’acqua (spazio riservato alle acque). Concretamente lo spazio riservato ai piccoli corsi d’acqua sarà definito in base al grafico concernente la larghezza ripuaria figurante nelle Linee guida per la gestione dei corsi d’acqua svizzeri4. Per i corsi d’acqua più grandi lo spazio necessario dovrà essere definito nel singolo caso. I Cantoni provvedono affinché lo spazio
4 Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri. Per una politica sostenibile delle acque, UFAFP/UFAEG/UFAG/ARE, 2003, Berna.