Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 23 pagine

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Capoverso 3: In quanto autorità di vigilanza la Confederazione dev’essere informata in merito alla pianificazione e alla realizzazione dei risanamenti. Disponendo che i Cantoni devono presentare nei loro rapporti il modo in cui intendono terminare i risanamenti necessari entro 20 anni dall’entrata in vigore della presente disposizione si garantisce che i Cantoni elaborino un progetto pertinente e pianifichino fino alla fine dei risanamenti. Le modalità della presentazione dei rapporti saranno disciplinate a livello di ordinanza.

3.2 Modifica della legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua (RS 721.100)

Articoli 7 e 8

Il presente progetto introduce un nuovo regime di sovvenzionamento per le rivitalizzazioni nella legge sulla protezione delle acque (art. 62b LPAc); di conseguenza occorre abrogare l’articolo 7 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua, che prevede il versamento di aiuti finanziari per le rinaturazioni. Ne consegue anche la necessità di adeguare l’articolo 8 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua, nel quale sono ora menzionati sia le indennità sia gli aiuti finanziari di cui al vigente articolo 7: questi ultimi sono stralciati dalla disposizione.

3.3 Modifica della legge del 26 giugno 1998 sull’energia (LEne; RS 730.0); versione figurante nell’allegato 1 della nuova legge federale del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (modifica LEne)5

Articolo 15abis Contributi per impianti idroelettrici

Capoverso 1: I proprietari di impianti idroelettrici esistenti che attuano provvedimenti di risanamento nell’ambito del flusso discontinuo, del bilancio del materiale detritico e della migrazione dei pesci ricevono dalla società nazionale di rete un contributo ai costi dei provvedimenti. Tutti gli impianti esistenti per i quali vengono presi provvedimenti di risanamento ricevono dunque contributi adeguati ai costi, e questo indipendentemente dal fatto che il proprietario della centrale sia titolare di una concessione esistente o i provvedimenti siano ordinati in occasione del rinnovo della concessione. Non sono versati contributi per i provvedimenti di risanamento se il bilancio del materiale detritico non è pregiudicato dalle centrali idroelettriche (p. es. nel caso di piazze di deposito e di arginature).

I contributi vengono accordati d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente. Questo garantisce da un lato l’uguaglianza dinanzi alla legge in tutta la Svizzera e dall’altro l’accordo dell’autorità federale in materia di protezione delle acque. Inoltre prima della decisione sul versamento di un contributo è sentito il parere del Cantone interessato.

5 FF 2007 2135