Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 23 pagine
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dalla società nazionale di rete presso i gestori della rete e versata in un fondo dal quale, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente e previa consultazione del Cantone interessato, sono versati i contributi ai costi legati al risanamento delle centrali idroelettriche. Il meccanismo è simile a quello previsto per le garanzie contro i rischi di impianti per lo sfruttamento della geotermia introdotto con la modifica del 23 marzo 20073 della legge sull’energia, contenuta nell’allegato della nuova legge sull’approvvigionamento elettrico (LEAI, RS 734.7). Il fondo dev’essere strutturato in modo che le risorse versate permettano di finanziare in media i provvedimenti previsti o prevedibili.
Nel fissare l’importo dei contributi per i risanamenti legati all’utilizzazione delle forze idriche si tiene conto dell’importanza, dell’efficacia e dei costi dei provvedimenti e della necessità di garantire in ogni caso i diritti acquisiti. Applicando questi criteri, il finanziamento riprende i principi fissati dalla NPC in materia di sussidi. Le pianificazioni globali dei Cantoni permettono di elaborare soluzioni ottimali e l’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente prescritta per la concessione dei contributi garantisce la parità giuridica in tutta la Svizzera. I costi supplementari richiesti dalla riscossione sono contenuti, poiché già ora vengono riscossi supplementi sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione.
Nel caso di impianti idroelettrici nuovi i proprietari si assumono la totalità dei costi in base al principio di causalità. Nel caso di modifica di un impianto esistente (p. es. aumento della quantità d’acqua turbinata in una centrale ad accumulazione) i proprietari si assumono i costi necessari per garantire la conformità di questa modifica con le esigenze ambientali, come i proprietari di nuovi impianti, ma ricevono, come i proprietari di altri impianti esistenti, contributi per eliminare pregiudizi esistenti già prima della modifica.
3 Commento ai singoli articoli
3.1.1 Modifica della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20)
Articolo 31 capoverso 2 lettera d
Secondo il diritto vigente, i deflussi residuali indicati all’articolo 31 capoverso 1 devono essere aumentati se le condizioni elencate nell’articolo 31 capoverso 2 lettere a-e non sono soddisfatte né è possibile soddisfarle con altri provvedimenti. La lettera d prescrive un siffatto aumento del deflusso residuale nei casi in cui non è assicurata la profondità d’acqua necessaria alla libera migrazione dei pesci: la presente modifica è volta a precisare che questa disposizione si applica solo nei corsi d’acqua in cui la migrazione dei pesci avviene naturalmente; questa precisazione corrisponde alla prassi vigente.
Articolo 32 lettere a, bbis ed e
Lettera a: Le deroghe attuali relative al deflusso residuale concesse per i corsi d’acqua che si trovano a un’altitudine superiore a 1700 m sono estese ai corsi d’ac-
3 FF 2007 2135