Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 23 pagine
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2.5 Deroghe alle disposizioni sui deflussi residuali per i segmenti d’acqua con potenziale ecologico ridotto; disposizioni speciali per piccole centrali idriche soggette alla protezione dei monumenti in caso di risanamento di segmenti con deflussi residuali insufficienti
Le vigenti disposizioni sui deflussi residuali sono un compromesso tra le esigenze di sfruttamento (94 % della portata del corso d’acqua) e di protezione (6 %) dei corsi d’acqua conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile. Per contribuire a raggiungere l’obiettivo previsto dalla LEne di aumentare di almeno 2000 GWh la produzione di energia idroelettrica, la versione dell’articolo 32 LPAc proposta con il presente progetto introduce, in una prospettiva di flessibilità, nuove deroghe alle disposizioni sui deflussi residuali. Per circoscrivere le ripercussioni negative per l’ecosistema acquatico, queste deroghe supplementari saranno tuttavia ammesse soltanto per segmenti d’acqua con potenziale ecologico ridotto e per i segmenti in cui le necessarie funzioni di ecologia delle acque possono essere assicurate anche con un deflusso residuale inferiore. Segnatamente occorre evitare che a causa delle nuove deroghe non siano più rispettate le disposizioni sulla qualità dell’acqua della legislazione sulla protezione delle acque. Secondo la versione vigente dell’articolo 32 LPAc sono possibili deroghe per circa il 30 per cento dei prelevamenti di acqua finalizzati all’utilizzazione delle forze idriche; con le nuove deroghe qui proposte questa quota aumenta al 40-50 per cento.
Vi è necessità di intervenire anche per quanto riguarda le piccole centrali idriche soggette alla protezione dei monumenti. La versione vigente dell’articolo 80 capoverso 2 LPAc, che disciplina il risanamento dei deflussi residuali in paesaggi o regioni inventariati, può in alcuni casi mettere in forse l’esercizio di questi impianti. La normativa qui proposta permette in questi casi di tenere debitamente conto degli interessi della protezione dei monumenti, in deroga all’articolo 80 capoverso 2 LPAc.
2.6 Costi
2.6.1 Costi delle rivitalizzazioni prioritarie
I costi per l’obbligo di rivitalizzazione qui proposto sono stimati a circa 5 miliardi di franchi. Questa stima si fonda su un’ipotesi di rivitalizzazione prioritaria di 4000 chilometri di corsi d’acqua, in base a un costo medio per chilometro (compreso l’acquisto dei terreni) aumentato delle spese di risanamento degli ostacoli artificiali alla migrazione dei pesci. La realizzazione delle rivitalizzazioni si svolgerà sull’arco di varie generazioni: ipotizzando investimenti pari a 60 milioni di franchi l’anno, i lavori dovrebbero durare circa 80 anni.