Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 23 pagine
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attuale del sovvenzionamento di progetti di sistemazione dei corsi d’acqua. Generalmente la Confederazione si assume circa il 65 per cento dei costi.
Capoverso 3: L’ammontare delle indennità per provvedimenti di rivitalizzazione delle acque viene fissato in base alla lunghezza e alla larghezza del segmento di corso d’acqua rivitalizzato, all’importanza dei provvedimenti per la diversità biologica, per la messa in rete dei biotopi naturali e per le acque sotterranee, al valore del sito in quanto zona ricreativa nonché alla sua attrattiva turistica. I criteri di calcolo dell’importo delle indennità saranno concretati a livello di ordinanza.
Articolo 68 capoverso 4
Al fine di disporre del terreno necessario per l’esecuzione della presente legge, ad esempio per effettuare le rivitalizzazioni, i Cantoni possono ricorrere alla ricomposizione particellare, variante più blanda rispetto all’espropriazione, già oggi ammessa. Possono in particolare procedere a bonifiche del suolo. Possono ordinare le ricomposizioni particellari in modo coercitivo. La procedura è retta dal diritto cantonale.
Articolo 80 capoverso 3
L’articolo 80 capoverso 2 LPAc non prevede una ponderazione degli interessi nel caso di risanamento dei deflussi residuali di corsi d’acqua in paesaggi o biotopi inventariati ma esige direttamente provvedimenti di risanamento supplementari (che danno parimenti diritto alle indennità). Il capoverso 3 deroga al capoverso 2 prevedendo che nel caso di risanamento di piccole centrali idriche soggette alla protezione dei monumenti site nelle regioni inventariate occorre ponderare gli interessi della protezione dei monumenti rispetto a quelli della protezione delle zone inventoriate. Di conseguenza nell’ambito dei provvedimenti di risanamento dei deflussi residuali occorre tener conto delle esigenze della protezione dei monumenti.
Articolo 83a Risanamento del flusso discontinuo
Capoverso 1: Se i corsi d’acqua sono pregiudicati in modo rilevante dal flusso discontinuo, l’autorità ordina provvedimenti di risanamento che i proprietari delle centrali idroelettriche devono prendere conformemente al loro obbligo di cui all’articolo 39a LPAc. Questa regolamentazione transitoria relativa all’articolo 39a LPAc si applica a tutte le centrali esistenti, indipendentemente dal fatto che esse beneficino di concessioni esistenti o i provvedimenti vengano ordinati in coincidenza con il rinnovo della concessione. Si tratta di massima di provvedimenti edilizi quali bacini di compensazione, canali di derivazione o corsi d’acqua di compensazione. Il risanamento deve eliminare i pregiudizi alle specie animali e vegetali indigene e al loro habitat nella misura prescritta dall’articolo 39a LPAc.
Capoverso 2: In alcuni casi i provvedimenti d’esercizio possono risultare più efficaci e più vantaggiosi. Se i titolari di diritti di utilizzazione provano che i provvedimenti d’esercizio garantiscono una protezione equivalente a quella dei provvedimenti edilizi e chiedono di poter prendere questi provvedimenti, i Cantoni hanno la possibilità di autorizzare provvedimenti d’esercizio al posto dei provvedimenti edilizi.
Capoverso 3: I Cantoni pianificano i provvedimenti volti a evitare ed eliminare i pregiudizi che devono essere realizzati dalle centrali e fissano i corrispondenti