Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 23 pagine
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termini. L’urgenza dei risanamenti dipende dalla gravità dei pregiudizi alle specie animali e vegetali nonché al loro habitat. I risanamenti devono essere attuati al più tardi 20 anni dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. Al contrario dei provvedimenti edilizi, i provvedimenti d’esercizio sono periodici e per le centrali idroelettriche si applicano fino alla fine della concessione. In questi casi, il termine di 20 anni per l’attuazione significa che i provvedimenti devono essere pianificati e ordinati entro questo termine ma dovranno essere attuati più a lungo. L’obiettivo dell’attuazione del risanamento entro 20 anni dev’essere determinante sin dall’inizio al momento della pianificazione, il che significa che i Cantoni devono pianificare i risanamenti non soltanto a breve bensì anche a lunga scadenza.
Capoverso 4: In quanto autorità di vigilanza la Confederazione dev’essere informata in merito alla pianificazione e alla realizzazione dei risanamenti. Disponendo che i Cantoni devono presentare nei loro rapporti il modo in cui intendono terminare i risanamenti necessari entro 20 anni dall’entrata in vigore della presente disposizione si garantisce che i Cantoni elaborino un progetto pertinente e pianifichino fino alla fine dei risanamenti. Le modalità della presentazione dei rapporti saranno disciplinate a livello di ordinanza.
Articolo 83b Risanamento del bilancio del materiale detritico
Capoverso 1: Se i corsi d’acqua sono pregiudicati in modo rilevante da un bilancio squilibrato del materiale detritico, l’autorità ordina provvedimenti di risanamento che i proprietari delle centrali idroelettriche devono prendere conformemente al loro obbligo di cui all’articolo 43a LPAc. Questa regolamentazione transitoria speciale si applica a tutti gli impianti esistenti. I provvedimenti sono necessari in particolare per gli impianti idroelettrici, le piazze di deposito e le arginature. I provvedimenti che i Cantoni possono definire comprendono essenzialmente la soppressione di arginature e correzioni dei corsi d’acqua, l’allargamento del letto di corsi d’acqua corretti, la gestione, la trasformazione o la soppressione di piazze di deposito, l’aggiunta di ghiaia in posti adeguati nonché la gestione del materiale detritico o l’abbassamento del livello dei bacini di accumulazione al fine di ottenere un trasporto a breve o media scadenza di materiale detritico. Il risanamento dei pregiudizi esistenti deve coincidere con quanto previsto dall’articolo 43a LPAc.
Capoverso 2: I Cantoni pianificano i provvedimenti volti a evitare ed eliminare i pregiudizi che devono essere realizzati dai proprietari degli impianti e fissano i corrispondenti termini. L’urgenza dei risanamenti dipende dalla gravità dei pregiudizi alle specie animali e vegetali nonché al loro habitat, al bilancio delle acque sotterranee e alla sicurezza dalle piene. I risanamenti devono essere attuati al più tardi 20 anni dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. Alcuni provvedimenti volti a ristabilire un bilancio del materiale detritico equilibrato sono periodici e per le centrali idroelettriche si applicano fino alla fine della concessione (per es. abbassamento periodico del livello dei bacini di accumulazione nelle centrali idroelettriche, prelievo o aggiunta di ghiaia, gestione delle piazze di deposito). In questi casi, l termine di 20 anni per l’attuazione significa che i provvedimenti devono essere pianificati e ordinati entro questo termine ma dovranno essere attuati più a lungo. L’obiettivo dell’attuazione del risanamento entro 20 anni dev’essere determinante sin dall’inizio al momento della pianificazione, il che significa che i Cantoni devono pianificare i risanamenti non soltanto a breve bensì anche a lunga scadenza.