Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/60: 07.492 Iniziativa parlamentare. Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua (CAPTE-S) · 23 pagine
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Capoverso 3: L’obbligo di armonizzare fra loro i provvedimenti nel bacino imbrifero garantisce soluzioni ottimali tenuto conto delle diverse centrali idroelettriche interessate.
Articolo 43a Bilancio del materiale detritico
Capoverso 1: I proprietari di impianti su corsi d’acqua sono tenuti a prendere i provvedimenti necessari per garantire un bilancio equilibrato del materiale detritico nel corso d’acqua. Si tratta in primo luogo di riabilitare, valorizzare e preservare gli habitat della flora e della fauna indigene. Come nel caso della problematica del flusso discontinuo, si tratta di pregiudizi causati ai corsi d’acqua dagli impianti, ma l’importanza della problematica del bilancio squilibrato del materiale detritico è inferiore a quella del flusso discontinuo.
Ai sensi della presente disposizione, gli impianti su corsi d’acqua per i quali sono necessari provvedimenti sono segnatamente gli impianti idroelettrici, le piazze di deposito e le arginature. Per le estrazioni commerciali di ghiaia si applica come finora la regolamentazione speciale esistente dell’articolo 44 LPAc. Soggiacciono all’obbligo sia i proprietari di impianti nuovi sia i proprietari di impianti esistenti. Un corso d’acqua pregiudicato da un bilancio squilibrato del materiale detritico dev’essere risanato conformemente alle disposizioni dell’articolo 83b LPAc, applicando i principi materiali enunciati dall’articolo 43a LPAc.
Capoverso 2: Per la definizione dell’ampiezza dei provvedimenti si applicano i criteri menzionati nelle lettere a-d. Conformemente alla lettera b occorre considerare la proporzionalità dell’onere, il che permette di raggiungere un rapporto costibenefici equilibrato. La lettera d dispone che occorre tener conto degli obiettivi politici in materia di promozione delle energie rinnovabili. Per quanto possibile la produzione di energia a partire dalla forza idrica in quanto energia rinnovabile non dev’essere pregiudicata.
Capoverso 3: L’obbligo di armonizzare fra loro i provvedimenti nel bacino imbrifero garantisce soluzioni ottimali tenuto conto delle diverse centrali idroelettriche interessate.
Articolo 62b Rivitalizzazione delle acque
Capoverso 1: Attualmente la legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua (RS 721.100) prevede la possibilità di aiuti finanziari per progetti di rinaturazione. L’introduzione di un nuovo regime di sovvenzionamento nella legge sulla protezione delle acque abroga il vecchio regime di sovvenzionamento previsto nella legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua. Inoltre la Confederazione accorda ora indennità invece che aiuti finanziari, poiché i Cantoni devono prendere i provvedimenti sovvenzionati nell’ambito di un compito prescritto dal diritto federale (art. 38a LPAc).
Le indennità vengono versate ai Cantoni sulla base di accordi di programma stipulati tra la Confederazione e i Cantoni stessi (fanno eccezione i progetti di rivitalizzazione particolarmente onerosi, cfr. cpv. 2). Esse vengono finanziate attraverso le risorse generali della Confederazione.
Capoverso 2: Per progetti di rivitalizzazione particolarmente onerosi le indennità vengono accordate con decisione nel singolo caso. Questo corrisponde alla prassi