Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 34 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione del 30 giugno 2010
liminare e poi lasciando che le cose si trascinino nel tempo. Swisscom chiede l’eliminazione della seconda frase dell’articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart; il principio di legalità sarebbe in tal modo rispettato, come già previsto dalla proposta iniziale del Consiglio federale del 2003, secondo cui non si può applicare alcuna sanzione se una determinata pratica è notificata prima che possa esplicare i suoi effetti.
Swiss Retail Federation ritiene che i due obiettivi fissati su questo punto dalla revisione possano essere raggiunti nell’ambito della legislazione attuale mediante un adeguamento della prassi nel quadro delle ordinanze del Consiglio federale e, di conseguenza, respinge l’avamprogetto di revisione.
Neff/Reinert/Mamane approvano il principio di un miglioramento della procedura di opposizione ma giudicano inadeguata la soluzione proposta. Il rischio di una sanzione (attraverso l’apertura di un’inchiesta) e il rischio d’investimento che ne deriva continuerebbero a persistere. Per ovviare a questo problema, occorrerebbe, secondo loro, introdurre una nuova procedura presso il Tribunale federale della concorrenza.
3.4 Trattamento differenziato degli accordi verticali
Nessuna revisione necessaria
L’abrogazione così rapida dell’articolo 5 capoverso 4 LCart (la COMCO ha adattato il 1° luglio 2010 la sua Comunicazione riguardante gli accordi verticali all’evoluzione della legislazione dell’UE e manca ancora la necessaria esperienza pratica) per diversi partecipanti alla consultazione non ha senso e invia un segnale sbagliato che induce a pensare a un allentamento della prassi attuale (PS, PCS, PPD, PES, CFC, USAM, kf, SKS, ACSI, FRC, Pro-Marca, USIE, AGVS [comprese le sue sezioni], Travail.Suisse, ASTAG, UNAM, Gewer-
beverband des Kantons Luzern).
Già oggi sarebbe possibile procedere a una valutazione flessibile caso per caso e quindi autorizzare accordi verticali irrilevanti per la concorrenza anche senza eliminare l’articolo 5 capoverso 4 LCart (ZH, PS, USS, PCS, PPD, COMCO, USAM, ProMarca, IG DHS, SIC Svizzera, AGVS [comprese le sue sezioni], Travail.Suisse, ASTAG, UNAM, VSSM, Gewerbe-
verband des Kantons Luzern).
Nel caso di un’eventuale eliminazione dell’articolo 5 capoverso 4 LCart, il PS, il kf, la IG DHS, il PPD, la SKS, l’ACSI e la FRC chiedono che sia abrogato anche l’articolo 5 capoverso 3 LCart; al suo posto, occorrerebbe adottare una disposizione che va nel senso dell’articolo centrale in materia di concorrenza del diritto dell’UE (art. 101 cpv. 1 TFUE) e adeguare parallelamente l’articolo 49a capoverso 1 LCart (variante 1).
BS respinge le proposte di modifica pur riconoscendo che determinati accordi verticali possono essere utili. In generale, ritiene che la valutazione caso per caso darebbe adito a troppe incertezze e possibilità di interpretazione, e ciò a scapito della sicurezza giuridica. In caso di revisione, BS chiede sia introdotta la precisazione proposta di «quota di mercato esigua» e che si tenga conto di altri criteri quali la sostituzione del bene, parametri di definizione del mercato rilevante o il riferimento a prezzi comparativi esteri. Occorrerebbe inoltre fissare dei criteri per determinare quando i clienti svizzeri devono pagare prezzi proporzionalmente più elevati che non siano riconducibili a salari o costi di vendita più elevati.
LU teme che l’allentamento della legislazione concernente gli accordi verticali determini un mantenimento di prezzi artificialmente elevati rispetto all’estero e pertanto respinge le modifiche proposte.
Swiss Retail Federation ritiene che questo punto della revisione costituisca un allentamento involontario della legislazione e fa notare che già oggi accordi irrilevanti per la concorrenza possono essere sottoposti a una valutazione differenziata caso per caso. Occorre mantenere l’effetto preventivo dell’articolo 5 capoverso 4 LCart, soprattutto in considerazione del fatto che la Svizzera è un’isola dei prezzi elevati (svantaggio del costo d’acquisto delle merci).
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