Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 34 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione del 30 giugno 2010

no vietate troppe poche fusioni). Il controllo delle fusioni non dovrebbe tuttavia diventare eccessivamente intervezionistico.

Il FDP, l’UDC, l’USC, SwissHoldings, VSE, il VSUD, e la VSUJ approvano la semplificazione delle procedure in caso di fusioni transfrontaliere, l’armonizzazione dei termini e la cooperazione con le autorità dell’UE.

La Posta apprezza gli sforzi intrapresi per evitare doppioni in caso di fusioni internazionali, ma ritiene problematici i criteri di valutazione proposti nelle due varianti, tenuto conto che sono meno chiari e più imprecisi di quelli della regolamentazione attuale.

La VSSM riconosce i vantaggi offerti, nell’ottica della realizzazione degli obiettivi della LCart, dalle proposte di modifica, ma ritiene che non siano indispensabili.

Swisscom respinge entrambe le varianti. La prassi attuale non è troppo permissiva; una modifica della soglia d’intervento non appare quindi necessaria. L’adeguamento dei termini e la lotta contro i doppioni sono invece accolti favorevolmente (nonostante un certo scetticismo per quanto concerne la loro applicazione pratica).

L’ASAS considera problematico l’articolo 9 capoverso 1bis lettera a A-LCart, considerato che la definizione geografica del mercato racchiude un’insicurezza giuridica e non consente una semplificazione delle procedure.

Ad eccezione del desiderio di armonizzazione con l’UE, Swiss Retail Federation non ritiene necessario intervenire su questo punto.

Heizmann/Togni considerano insufficiente, dal punto di vista della sicurezza giuridica, la regolamentazione proposta e suggeriscono di rinunciare all’articolo 9 capoverso 1bis A-LCart; in tal modo, il diritto di controllo delle fusioni sul piano nazionale non si applicherebbe alle concentrazioni su scala comunitaria. Essi non privilegiano nessuna variante. Il diritto attuale permette già un’analisi dei guadagni di efficienza (il test SIEC non apporta novità né vantaggi), e anche la variante 2 non offre alcun vantaggio (il criterio di posizione dominante sul mercato è mantenuto, o sarebbe auspicabile introdurre diversi gradi di posizione dominante sul mercato per controllare gli abusi e le concentrazioni di imprese nel rispetto del principio di proporzionalità)

Neff/Reinert/Mamane si allineano in generale alla proposta di armonizzare i termini e pongono l’accento sulle differenze che ancora sussistono (CH: termine fino all’introduzione di una valutazione, un mese; UE: termine per la prima fase di valutazione, 25 giorni lavorativi, che possono essere prolungati a 35). Ritengono inoltre giusto abbassare in modo moderato i valori soglia concernenti le fusioni.

Variante 1 (test SIEC)

Nonostante l’appesantimento della procedura che comporta, il Cantone di BE preferisce la variante 1, poiché solo così si possono valutare gli effetti della concorrenza, anche se non offre la possibilità di invocare motivi di efficienza (la concorrenza è fonte di efficacia, le restrizioni della concorrenza diminuiscono l’efficacia).

In seguito all’internazionalizzazione dei mercati, e affinché la Svizzera non segua una via solitaria, anche GR e SH preferiscono la variante 1, nonostante il fabbisogno di risorse supplementare (SH).

LU preferisce la variante 1, che considera più favorevole per i consumatori.

NE ritiene necessario, in un’economia senza frontiere, avvicinarsi alla legislazione europea, anche se ciò non comporta solo vantaggi.

Anche per TI occorre privilegiare la variante 1, soprattutto per l’armonizzazione e l’analisi dei guadagni di efficienza che prevede.

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