Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 34 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione del 30 giugno 2010
1 Introduzione
Secondo la legge vigente, le decisioni in materia di diritto della concorrenza vengono prese da una commissione federale indipendente, la Commissione della concorrenza (COMCO), che dispone di una propria Segreteria. La revisione del 2003 ha accentuato il carattere quasi penale delle decisioni della Commissione della concorrenza. In uno Stato di diritto, non è per certi aspetti soddisfacente che un organo in cui siedono rappresentanti di associazioni economiche pronunci sanzioni amministrative dell’ordine di diversi milioni di franchi. Per questo motivo, la riforma mira a istituire un’autorità in materia di concorrenza indipendente, che conduca le inchieste e proponga azioni, e un tribunale di prima istanza indipendente, che valuti i casi. In questo Tribunale federale della concorrenza la prassi economica dev’essere rappresentata da giudici specializzati. Tutti i giudici devono soddisfare severi requisiti in termini di indipendenza rispetto a eventuali interessi economici e politici.
Sotto il profilo del diritto materiale, è indispensabile, in primo luogo, perfezionare la procedura di opposizione. Essa deve consentire alle imprese di beneficiare per tempo di una certa sicurezza giuridica in caso di pratiche discutibili sotto il profilo del diritto dei cartelli, viste le ingenti sanzioni in cui potrebbero incorrere. Per migliorare la funzionalità della procedura di opposizione, l’impresa, secondo la regolamentazione proposta, può essere sanzionata soltanto con l’apertura di un’inchiesta formale e non, come avviene attualmente, fin dall’apertura di un’inchiesta preliminare informale.
Il secondo punto di diritto materiale da rivedere è il trattamento degli accordi verticali. La soluzione normativa decisa dal legislatore nel 2003 ha comportato una notevole incertezza giuridica. La valutazione di tali accordi dev’essere effettuata in modo più differenziato. È opportuno procedere a una valutazione caso per caso, che ponderi gli effetti di tali accordi sulla concorrenza (effetti d’inibizione e di promozione) e che tenga conto degli incrementi di efficienza a livello macroeconomico risultanti da un miglior coordinamento dei livelli commerciali.
In terzo luogo, il controllo svizzero delle concentrazioni dev’essere rafforzato e semplificato. Nella sua forma attuale, tale controllo si è dimostrato poco efficace. Anche alla luce della più recente prassi della COMCO, si constata che il controllo delle concentrazioni, immutato dal 1995, non si è rivelato molto efficace nell’impedire grosse concentrazioni di mercato. Per prevenire più efficacemente le accumulazioni di potere economico occorre ridefinire il criterio di valutazione. È inoltre necessario ridurre i doppioni nel controllo delle concentrazioni su scala internazionale.
In quarto luogo, si deve creare una base legale per la cooperazione tra le autorità in materia di concorrenza in Svizzera e all’estero. Una lotta efficace contro le infrazioni alla legge sui cartelli presuppone che le autorità in materia di concorrenza, al pari delle imprese, possano interagire a livello internazionale.
Il quinto punto della revisione riguarda la procedura civile nel diritto dei cartelli. Attualmente sono legittimati ad agire soltanto gli operatori economici il cui accesso alla concorrenza o il suo esercizio risulta ostacolato. Estendendo il diritto d’azione ai clienti finali, si intende ovviare alla disparità generata dal fatto che questi ultimi non possono chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di un cartello.
2011-03-25/254 \ COO.2101.104.5.2831955 3/34