Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 34 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione del 30 giugno 2010
3.6 Miglioramento delle possibilità di collaborazione internazionale
Il PS, il PES, la CFC, SIC Svizzera, Travail.Suisse, GL, NE e SH approvano il rafforzamento della cooperazione internazionale. Il PS ritiene che sia possibile nell’ambito delle basi legali in vigore.
BS e FR sono favorevoli alla creazione di una base legale per la cooperazione tra le autorità in materia di concorrenza in Svizzera e all’estero.
TI sostiene la collaborazione internazionale; rammenta inoltre i vantaggi di un accordo reciproco e preferirebbe una regolamentazione simile a quella prevista dalla LFINMA per armonizzare le norme legali.
UR dubita della possibilità di applicare concretamente la modifica proposta, soprattutto a causa delle condizioni restrittive e dell’assenza di parità reciproca.
BL, GR, VD, il Centre Patronal, la Fédération patronale vaudoise e Swisscom accettano
la proposta e sottolineano l’importanza della reciprocità, del rispetto della protezione giuridica e della fornitura di garanzie in merito la confidenzialità delle informazioni.
La IG DHS fa notare che in virtù dell’articolo 2 capoverso 2 LCart si applica il principio dell’effetto e le autorità svizzere possono già oggi chiedere informazioni a imprese con sede all’estero; di conseguenza, l’apposita base legale proposta è superflua.
L’UDC, il PLR, economiesuisse, l’ASB, la SGCI, Swissmem, SwissHoldings, l’USAM, la
SSIC, l’USM, la VSUD, l’USIE, la FH, costruzionesvizzera e Infra richiamano a una certa prudenza per quanto riguarda l’estensione e l’intensificazione della collaborazione internazionale, pongono l’accento sul rischio di abusi in caso di scambi di informazioni e auspicano di conseguenza la conclusione di accordi e convenzioni bilaterali (reciproche) e non unilaterali. Per il PLR e l’USAM la collaborazione internazionale non costituisce una priorità.
La COMCO è favorevole a una migliore collaborazione internazionale; essa attira l’attenzione sul problema posto dal consenso dell’impresa che deve fornire le informazioni. Per questo motivo, propone che invece della regolamentazione all’articolo 41b capoverso 2 A-LCart, concernente il programma di clemenza, sia introdotta una nuova condizione come numero 7 dell’articolo 41b capoverso 1 lettera b, in base alla quale l’autorità estera deve garantire che le informazioni che le sono state fornite nell’ambito di un programma di clemenza non saranno utilizzate per infliggere sanzioni a chi si è autodenunciato o a qualsiasi altra persona giuridica o fisica che benefici di un trattamento di favore nell’ambito di un programma di clemenza.
Per ISOLSUISSE il principio di reciprocità in caso di scambi di informazioni con un altro Paese può essere garantito solo da accordi bilaterali, ma non in base a una legislazione nazionale.
Su questo punto la VSSM propende per la via bilaterale e, di conseguenza, respinge il progetto di revisione.
Anche suissetec auspica che si segua la via bilaterale, ma a condizione che lo scambio di informazioni sia ridotto al minimo necessario e che sia reciproco.
Swissmem è del parere che alcuni Stati contraenti, tra l’altro all’interno dell’UE, non rispettino determinati principi costituzionali fondamentali (separazione tra autorità inquirente e autorità decisionale) e pertanto respinge qualsiasi collaborazione con l’UE.
L’USC approva la volontà di collaborare con le autorità estere, ma chiede che ci si limiti, in caso di inchiesta, alle domande di informazioni strettamente necessarie e che sia garantita la sicurezza giuridica.
2011-03-25/254 \ COO.2101.104.5.2831955 25/34