Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 34 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione del 30 giugno 2010
ture integrate verticalmente. Questa variante crea la sicurezza giuridica necessaria, consentendo al tempo stesso l’auspicata applicazione del diritto della concorrenza e soddisfacendo l’esigenza di un effetto generalmente preventivo. La variante 2 è formulata in modo più vago (il significato esatto di «ha verificato a sufficienza la compatibilità dell’accordo in questione con il diritto europeo» non è chiaro) e non garantisce la sicurezza giuridica. Sarebbe auspicabile definire una soglia della quota di mercato al di sotto della quale un accordo sarebbe considerato irrilevante.
La FH preferisce a sua volta la variante 1, ossia l’eliminazione della presunzione di soppressione della concorrenza efficace e la possibilità di una valutazione caso per caso. Tuttavia, occorrerebbe riprendere l’elemento della variante 2 secondo cui gli accordi leciti nello SEE lo sarebbero anche in Svizzera.
La FER sostiene l’eliminazione della presunzione di soppressione della concorrenza efficace. Essa reputa che la variante 2 non metta sufficientemente in atto questo punto.
Swissmem sostiene lo scopo della modifica, ossia l’eliminazione della presunzione di soppressione della concorrenza efficace e la valutazione caso per caso, e quindi la variante 1, nonostante i dubbi sulla sicurezza giuridica. Anche la variante 2 sarebbe un’opzione praticabile se la soglia della quota di mercato fosse bassa. L’introduzione contemporanea delle due varianti consentirebbe di aumentare notevolmente la sicurezza giuridica.
SwissHoldings approva in linea di principio l’eliminazione definitiva dell’articolo 5 capoverso 4 LCart, comprese le sanzioni dirette. È auspicabile sostenere la variante 1 al fine di indicare chiaramente che si abbandona il legame automatico tra accordo verticale e rilevanza per la concorrenza a favore della soluzione della valutazione caso per caso. Inoltre, la variante 1 dovrebbe essere messa in rapporto con una norma de minimis.
Per la VSUJ la presunzione per se non regge, la variante 1 è preferibile se il numero 1 si riferisce unicamente a prezzi minimi (e non a prezzi fissi che non sono rilevanti nella pratica) e se il numero 2 stabilisce chiaramente che sono vietate unicamente le vendite passive al di fuori delle zone assegnate.
Neff/Reinert/Mamane approvano l’approccio differenziato e preferiscono la variante 1, benché ritengano che entrambe le varianti non siano sufficientemente coerenti.
Variante 2
BE sostiene la variante 2, che prevede eccezioni per i casi minori, considerato che è meno onerosa e che garantisce una migliore sicurezza giuridica rispetto alla valutazione caso per caso.
Anche GR e SG preferiscono la variante 2 e il mantenimento della presunzione di soppressione della concorrenza efficace (per non inviare segnali sbagliati). Ciò è fattibile, senza l’articolo 49a A-LCArt, adottando un approccio differenziato e tenendo conto della valutazione delle autorità in materia di concorrenza all’interno dello SEE.
A scopo di chiarezza (in particolare per le PMI), SG chiede inoltre che la soglia della quota di mercato al di sopra della quale vi è da temere una sanzione sia fissata direttamente nella legge e non in un secondo tempo in un’ordinanza o una comunicazione.
ZG preferisce la variante 2, a metà strada tra la regolamentazione in vigore e la variante 1, che elimina la presunzione di soppressione della concorrenza efficace.
L’USAM, VELEDES e l’USIE sosterrebbero eventualmente la variante 2, con il mantenimento della valutazione flessibile caso per caso, ma auspicano che la soglia della quota di mercato sia fissata al 30% come per le fusioni.
La SSIC e costruzionesvizzera approvano l’eliminazione dell’articolo 5 capoverso 4 LCart ma sono contrarie alle restrizioni del margine di manovra proposte all’articolo 49a A-LCart.
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