Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 34 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione del 30 giugno 2010
Anche il TAF si pronuncia a favore della variante che prevede di trattare i casi in materia di concorrenza al suo interno, soprattutto perché esso dispone già delle conoscenze e delle risorse di personale necessarie. Se risultasse effettivamente necessario, il Parlamento potrebbe nominare altri giudici dotati delle conoscenze giuridiche ed economiche necessarie, o consentire, mediante un semplice adeguamento della legge, la nomina di giudici non di carriera.
Nel caso di una revisione istituzionale, VELEDES e l’USIE preferirebbero per motivi di costi l’istituzione di una nuova Divisione all’interno del TAF piuttosto che di un tribunale indipendente.
Infra vorrebbe che il nuovo Tribunale federale della concorrenza fosse integrato come Divisone nel TAF.
La VSZ, cemsuisse e la KSE chiedono un Tribunale federale della concorrenza snello ed efficiente, subordinato sul piano amministrativo al TAF.
costruzionesvizzera approva in linea di massima l’istituzione di un tribunale della concorrenza.
Il SAB respinge l’istituzione di un Tribunale federale della concorrenza (aggravio delle finanze federali). I compiti giuridici potranno essere assunti anche in futuro dal TAF.
Neff/Reinert/Mamane sottolineano l’importanza di una chiara separazione in vista della ricerca oggettiva della verità e rinviano inoltre all’articolo 6 numero 1 CEDU; a tale riguardo criticano la posizione del TAF.
Nessun intervento necessario
Alcuni partecipanti alla consultazione (ZH, PS, PCS, IG DHS) non ritengono necessario un intervento in ambito istituzionale. Il PS, il PES e l’USS temono inoltre un indebolimento dell’applicazione dell’ordinamento della concorrenza se, di fatto, l’attuale Segreteria della Commissione della concorrenza fosse messa sullo stesso piano dei rappresentanti legali dei presunti cartelli davanti a un Tribunale federale della concorrenza.
Diritto procedurale
Il TAF pone l’accento sui problemi di diritto procedurale, tanto più che la sanzione definita come «importo» al capoverso 1 LCart nell’articolo 49a capoverso 1 LCart è equiparata a un’«accusa penale» e quindi ha carattere penale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 CEDU (TAF, sentenza B-2050/2007 del 24 febbraio 2010 consid. 4.2, p. 62). Il TAF desume che se l’Autorità della concorrenza ricoprisse funzioni di procuratore pubblico bisognerebbe determinare se non dovrebbe, di conseguenza, rispettare le norme di procedura penale. In seguito a questa funzione di Ministero pubblico, per le procedure dinanzi al Tribunale federale della concorrenza, si dovrebbe chiarire la questione dell’applicabilità del principio di accusa (l’accusa definisce l’oggetto del processo) e del principio di immutabilità (l’oggetto definito dall’accusa non può essere modificato). Il TAF chiede che, in caso di insufficiente accertamento dei fatti, il Tribunale federale della concorrenza sia in linea di principio autorizzato a rinviare la controversia all’Autorità della concorrenza.
In generale, l’accelerazione delle procedure è accolta favorevolmente, in particolare da JU,
NW, SH, TG e UR.
TI approva l’accelerazione delle procedure pur dubitando degli effetti di una riduzione dei termini. La possibilità di una conciliazione tra le parti e l’autorità gli sembra problematica.
UR chiede l’esclusiva competenza dell’Autorità della concorrenza in materia di conciliazioni, considerato che il tribunale disporrà di un sufficiente margine di manovra per quanto concerne le sanzioni.
2011-03-25/254 \ COO.2101.104.5.2831955 14/34