Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 34 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione del 30 giugno 2010

Tercier/von Büren/Stoffel prevedono che il nuovo sistema a due livelli comporterà un allungamento delle procedure.

Anche Johann Zürcher teme che il progetto provocherà una grande confusione sul piano delle procedure e che le previste novità istituzionali comporteranno doppioni e conseguenti perdite di tempo presso gli organi statali.

Neff/Reinert/Mamane chiedono che nel quadro delle prescrizioni procedurali si tenga maggiormente conto del carattere penale delle sanzioni (rinvio a DPA o CPP). Il fatto che l’Autorità della concorrenza sia designata nell’articolo 57 capoverso 2 A-LCart come autorità di perseguimento e di giudizio appare incoerente. L’Autorità della concorrenza dovrebbe inoltre avere la competenza di archiviare le inchieste. Infine, la legge dovrebbe stabilire espressamente che il Tribunale federale della concorrenza deve accertare i fatti in modo completo e autonomo, valutarli sul piano giuridico ed esercitare il suo potere discrezionale in modo indipendente e completo (piena cognizione).

Possibili problemi

La COMCO e l’ASAS dubitano dell’assoluta indipendenza dell’Autorità della concorrenza nell’ambito dell’organizzazione proposta (che prevede la sua subordinazione amministrativa al DFE) e delle modalità di nomina (per quattro anni da parte del Consiglio federale; ciò potrebbe comportare frequenti cambiamenti). La COMCO propone di procedere come per le autorità penali della Confederazione (nomina della direzione e dell’autorità di sorveglianza da parte dell’Assemblea federale). L’ASAS propone di prolungare la durata del mandato.

Il PES, l’USS, l’USAM e la Gewerbeverband des Kantons Luzern ritengono inoltre che la creazione di un tribunale supplementare darà adito a doppioni e a un incremento dell’onere amministrativo.

Per quanto riguarda l’Autorità della concorrenza, economiesuisse e ProMarca chiedono che sia dotata di un proprio budget e che sia più indipendente dall’Amministrazione e dal potere esecutivo.

Per economiesuisse occorre integrare nella funzione di consulenza in materia di concorrenza gli addetti ai lavori e il mondo economico (a livello di organo consultivo/commissione di sorveglianza).

L’USS teme che l’istituzione di un’istanza supplementare crei nuovi problemi poiché il tribunale, in casi di autodenuncia, non è tenuto a rispettare gli impegni presi dall’Autorità della concorrenza.

Il PCS, il PS, l’USS, la IG DHS confidano nel fatto che il TAF garantisca il rispetto della legalità e della CEDU.

L’UDC teme che ciò comporti la creazione di posti supplementari che, per giustificare la loro esistenza, rischiano di generare ulteriori procedure. L’UDC è favorevole a un’accelerazione delle procedure, ragione per cui appoggerebbe eventualmente la variante alternativa che designerebbe il TAF come prima istanza decisionale.

Swissmem ritiene che la formulazione dell’articolo 25e capoverso 1 lettera d A-LCart ponga problemi poiché le organizzazioni per la protezione dei consumatori non sarebbero considerate rappresentanti di interessi economici e potrebbero quindi essere autorizzate a sedere in seno all’autorità. L’eliminazione della seconda parte della frase risolverebbe il problema.

Secondo la FSA e la Studienvereinigung Kartellrecht l’Autorità della concorrenza non dovrebbe soltanto poter aprire le inchieste, ma anche archiviarle. I casi senza prospettive potrebbero così essere abbandonati e si risolverebbe il problema dell’attuale impossibilità di ricorrere contro la mancata apertura di inchieste.

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