Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 34 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione del 30 giugno 2010
La FSA, la Studienvereinigung Kartellrecht e Swisscom approvano la chiara separazione tra l’autorità inquirente e preposta alla pubblica accusa e l’autorità decisionale. Essi ritengono che la revisione proposta sia necessaria perlomeno nell’ambito dell’esame di pratiche suscettibili di sanzioni (art. 6 cpv. 1 CEDU).
La Studienvereinigung Kartellrecht ritiene che il principio della presunzione d’innocenza secondo l’articolo 6 capoverso 2 CEDU («nulla poena sine culpa») non risulti dagli articoli 49a-52 LCart e chiede che sia iscritto in queste disposizioni in occasione della presente revisione. È inoltre del parere che, conformemente alle relative disposizioni del CP, il diritto di non rispondere di un imputato debba essere sancito nell’articolo 40 LCart.
Per quanto riguarda la situazione giuridica attuale, la FSA critica il fatto che l’organo decisionale quale organo di milizia non sia preparato per i compiti richiesti dal diritto moderno della concorrenza, menziona la problematica della ricusazione (rappresentanti delle associazioni, mandati del Consiglio d’amministrazione) e considera problematica la presenza di rappresentanti delle associazioni, soprattutto perché questi ultimi ottengono così l’accesso a dati sensibili concernenti le attività d’inchiesta. Inoltre ritiene che la COMCO sia troppo grande come organo decisionale e che esista un divario di conoscenze tra l’autorità inquirente e una commissione di milizia. A suo avviso, la nomina dei membri della commissione non è trasparente, e il fatto che non esista una chiara separazione tra la Segreteria (autorità inquirente) e la COMCO (autorità decisionale) è contrario al principio della lotta ad armi pari e al principio di immediatezza. In merito all’imposizione di misure coercitive, la FSA richiama l’attenzione sulle loro pesanti ripercussioni per le imprese. Nel testo di legge bisognerebbe pertanto chiarire che le misure coercitive devono poter essere ordinate unicamente dalla direzione dell’Autorità della concorrenza in quanto organo collegiale.
economiesuisse chiede inoltre che la competenza del Tribunale della concorrenza sia estesa alle procedure civili ed eventualmente alle decisioni orientate alla concorrenza su questioni infrastrutturali nonché a questioni concernenti gli appalti pubblici, in modo da aumentare la sua attrattiva e da giustificare gli elevati requisiti imposti ai suoi membri.
SwissHoldings, benché pensi che al Tribunale della concorrenza non mancherà il lavoro, propone di eliminare la condizione prevista all’articolo 25e capoverso 1 lettera a, secondo cui i giudici non possono essere membri di un (altro) Tribunale federale. Non reputa tuttavia convincenti le alternative al modello proposto menzionate nel rapporto.
La SSIC chiede che una decisione/sentenza del Tribunale federale della concorrenza possa essere impugnata anche nel merito davanti al TF quale seconda istanza.
ProMarca ritiene che con l’istituzione di un Tribunale federale della concorrenza, il TF, quale seconda istanza, non disporrà delle stesse conoscenze, e ciò determinerà un indebolimento della posizione dei richiedenti.
L’ASAS giudica incoerente e problematico il fatto che, secondo l’articolo 57 capoverso 2 A-LCart, l’Autorità della concorrenza possa prendere sanzioni penali e che questa competenza non sia trasferita al Tribunale della concorrenza; la diversa severità delle pene applicabili secondo gli articoli 54 segg. e 49a non giustifica questo diverso approccio.
Swisscom constata che le sanzioni amministrative previste all’articolo 49a LCart sono vere e proprie pene. Di conseguenza, dovrebbero essere rispettati i principi fondamentali del diritto penale e del diritto di procedura penale. Essa deplora che non siano state colmate le gravi lacune della legge attuale in relazione al principio di legalità, sia per la descrizione della pratica costitutiva dell’infrazione (in particolare agli art. 5 cpv. 4 e art. 7 LCart) sia per la sanzione applicabile (art. 49a cpv. 1 LCart). Inoltre, il nuovo avamprogetto non rispetta, o solo parzialmente, i principi della colpevolezza, della presunzione di innocenza e il divieto dell’obbligo di autodenunciarsi.
2011-03-25/254 \ COO.2101.104.5.2831955 16/34