Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 34 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione del 30 giugno 2010

3.5 Modernizzazione del controllo delle concentrazioni

Parte generale

Per AG entrambe le varianti proposte sono fattibili (ponderazione di interessi tra i vantaggi di un’armonizzazione con l’UE e una maggiore mobilitazione di risorse).

BL critica la formulazione dell’articolo 9 capoverso 1bis lettera A-LCart giudicandola incomprensibile e ritiene che sia necessario riformularla.

BL approva anche il termine ordinatorio di tre mesi per pronunciarsi sui ricorsi.

BS, FR, GL, NE, VD approvano il rafforzamento e la semplificazione del controllo delle concentrazioni.

OW e SG accolgono con favore il miglioramento della collaborazione internazionale e la modernizzazione dei controlli di fusioni, la lotta contro i doppioni e il rafforzamento dei controlli grazie all’abbassamento della soglia che comporta un obbligo di notificare le concentrazioni di imprese.

SG approva inoltre la riduzione a tre mesi del termine per pronunciarsi sulle concentrazioni.

ZH non considera indispensabile rafforzare il controllo delle concentrazioni di imprese. In virtù del principio dell’effetto, le autorità svizzere hanno già oggi la competenza di richiedere informazioni su imprese con sede all’estero, il che rende superflua una revisione su questo punto. ZH fa inoltre notare che il diritto dell’UE è più severo e che non sarebbe opportuno, per la Svizzera, recepirlo.

Anche il TAF sostiene un termine di trattamento di tre mesi e chiede perché questo termine non possa essere introdotto in modo coerente per tutte le istanze competenti in materia di ricorso.

Il PS, il PCS, il PES, l’USS, l’USAM, la IG DHS, l’USM, l’USIE, SIC Svizzera e Travail.Suisse non ritengono necessario un intervento. La Svizzera, Paese con un’economia piccola e aperta, può avere un sistema diverso da quello dell’UE/degli USA, e lo status quo corrisponde alla realtà del Paese. Per essere competitivi sul piano internazionale è necessario avere una certa dimensione, per cui le imprese devono poter detenere quote di mercato più elevate in Svizzera.

Per SCHWEIZER MEDIEN e PRESSE SUISSE non è necessario intervenire su questo punto; la regolamentazione attuale è severa e adeguata e si è rivelata efficace. Occorre osservare il mercato e la concorrenza in modo dinamico e in prospettiva. Di conseguenza, entrambe le varianti sono respinte.

La IG DHS ritiene inoltre che il criterio dell’«intralcio della concorrenza efficace» sia fonte di imprevedibilità e di arbitrarietà.

Il PES si pronuncia espressamente contro il recepimento della regolamentazione più restrittiva dell’UE e ritiene che sia molto difficile prevedere in anticipo le conseguenze delle fusioni, da cui l’importanza dell’articolo 7 LCart (pratiche illecite di imprese che dominano il mercato).

Il PS, SwissHoldings e la IG DHS sarebbero disposti a sostenere gli sforzi di coordinamento volti a eliminare i doppioni in caso di fusioni transfrontaliere.

Per il PDC occorre impedire qualsiasi posizione dominante in seguito a una concentrazione di imprese al fine di garantire l’efficacia della concorrenza; per questo motivo accoglie con favore i criteri più severi vigenti nell’UE.

Il PLR considera insufficiente l’attuale controllo delle concentrazioni di imprese. Il fatto di raggiungere una posizione dominante sul mercato dovrebbe bastare per vietare una fusione; il criterio più severo della soppressione della concorrenza efficace è troppo «restrittivo» (so-

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