Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 34 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione del 30 giugno 2010

La SSIC preferisce la variante 2 con una soglia della quota di mercato del 30% come per le fusioni. costruzionesvizzera auspica una combinazione delle due varianti; con l’introduzione dell’articolo 6 capoverso 1 lettera f A-LCart la soglia della quota di mercato al di sotto della quale gli accordi vanno considerati irrilevanti dovrebbe essere fissata al 30%, e l’articolo 49a capoverso 3 LCart dovrebbe essere completato dalla lettera d (nuova), come proposto nella variante 2.

ProMarca si pronuncia a favore della variante 2.

ISOLSUISSE appoggia la variante 2 per motivi di sicurezza giuridica, ma giudica piuttosto bassa la soglia menzionata del 15%.

L’ASAS ritiene più opportuna, dal punto di vista del diritto, la variante 1, ma preferisce la valutazione caso per caso, che considera più flessibile e vicina alla pratica, prevista dalla variante 2. Di conseguenza, propone una combinazione delle due varianti (eliminazione della presunzione di soppressione della concorrenza efficace all’art. 5 cpv. 4 A-LCart e adeguamento dell’art. 49a A-LCart per quanto riguarda gli accordi verticali hard core in combinazione con l’art. 6 cpv. 1 lett. f. A-LCart e art. 49a cpv. 3 lett. d).

L’USM si pronuncia a favore della variante 2, con una soglia della quota di mercato del 30%, insistendo tuttavia sul mantenimento della prassi attuale della valutazione caso per caso.

Anche pharmaSuisse preferisce la variante 2 e la valutazione differenziata caso per caso, ma si oppone alla creazione, in Svizzera, di un diritto dei cartelli più severo di quello dell’UE.

L’AGVS (comprese le sue sezioni) preferisce, in una sotto-proposta sussidiaria, la variante

2. Si devono prevedere condizioni giuridiche che offrano garanzie di sicurezza; qualora ciò non sia possibile nella forma attuale, vanno create nuove basi legali che ne assicurino l’eurocompatibilità.

Swiss Retail Federation opterebbe eventualmente per la variante 2; l’assenza di effetti rilevanti dovrebbe essere trattata in modo restrittivo e la soglia determinante per la quota di mercato dovrebbe essere fissata al di sopra del 15%.

Combinazione delle due varianti

AG comprende che la disposizione attuale pone dei problemi, ma fa notare che nelle due varianti la lotta contro gli accordi nocivi dipende in gran parte dalle comunicazioni delle autorità in materia di concorrenza (ordinanza). Sarebbe opportuno combinare le due varianti (mantenimento dell’art. 5 cpv. 4 LCart, adattamento dell’art. 6 LCart e adozione dell’art. 49a A-LCart conformemente alla variante 1).

L’ASE vorrebbe che fossero applicate entrambe le varianti. Eventualmente opterebbe piuttosto per la variante 1 (abrogazione della presunzione di soppressione della concorrenza efficace, valutazione caso per caso).

suissetec e Infra ritengono opportuno applicare le due varianti (eliminazione dell’art. 5 cpv. 4 LCart, nuovo art. 6 cpv. 1 A-LCart, possibilità di valutazioni caso per caso). Per quanto concerne la nozione di quota di mercato «esigua», bisognerebbe modificare la rigida prassi attuale fondata su un valore di riferimento del 15% e fissare la soglia a una quota di mercato del 30%. Infra chiede inoltre di mantenere l’articolo 49a capoverso 1 LCart e di completarlo con l’articolo 49a capoverso 3 lettera d A-LCart proposto nella variante 2.

ZH non ha preferenze riguardo alle varianti proposte e suggerisce di modificare l’attuale articolo 5 capoverso 4 LCart in modo tale che la decisione concernente l’autorizzazione di un accordo sia presa unicamente in funzione della questione dell’efficacia economica del progetto.

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