Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 23 pagine
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Consultazione sulla Convenzione di Aarhus Pagina 14
4.13. Art. 10g Principio di trasparenza per le informazioni ambientali, cpv. 2
Per quanto riguarda le autorità federali tale diritto è disciplinato dalla legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell’amministrazione; l’articolo 23 di detta legge non si applica. Il diritto di consultare i documenti vale anche per gli enti di diritto pubblico e i privati ai quali sono stati delegati compiti esecutivi, senza che ciò conferisca ad essi competenze decisionali ai sensi
dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. In questi casi l’autorità esecutiva competente pronuncia una decisione ai sensi dell’articolo 15 della legge sulla trasparenza.
I Cantoni ZH, LU, UR, OW, GL, TI e NE approvano espressamente questa regolamentazione e in particolare la precisazione che la LTras è applicabile solo sussidiariamente.
Il Cantone FR fa notare due divergenze tra le indicazioni nel testo che accompagna la revisione della LPAmb da un lato e le indicazioni ai sensi della LTras dall’altro, divergenze che vanno chiarite. Da un lato esse riguardano i termini per la risposta alle domande di accesso e dall’altro la competenza per il trattamento di tali domande.
I Verdi e le organizzazioni ambientaliste chiedono che le decisioni negative siano sempre comunicate per iscritto e che in questi casi i richiedenti siano sempre informati sulle possibilità di ricorso e sui termini di ricorso. Earthjustice ritiene che per i Cantoni che hanno ancora un bisogno di recuperare terreno in quest’ambito le indicazioni contenute nella CA sull’accesso alle informazioni potrebbero svolgere una funzione di modello. Earthjustice si aspetta anche che l’attuazione di tali diritti alle informazioni potrebbero portare a una certa convergenza delle procedure nei Cantoni, senza
soffocare le peculiarità cantonali.
Assieme a Swisselectric e con il sostegno di proposte eventuali della SWV e delle aziende elettriche, l’AES chiede inoltre di sopprimere, nel nuovo articolo 10g capoverso 2 LPAmb la seconda metà del
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periodo "l’articolo 23 di detta legge non si applica” . Contemporaneamente chiede al Consiglio
federale di avanzare, in occasione della ratifica della Convenzione di Aarhus, una riserva secondo cui è concesso l’accesso unicamente alle informazioni ambientali datate a partire dal 1° luglio 2006.
4.14. Art. 10g Principio di trasparenza per le informazioni ambientali, cpv. 3
Per quanto riguarda le autorità cantonali il diritto è disciplinato dalle disposizioni in materia del diritto cantonale. Se i Cantoni non hanno ancora emanato disposizioni relative all’accesso ai documenti, essi applicano per analogia le disposizioni della legge sulla trasparenza.
La DCPA saluta espressamente il fatto che la Confederazione lasci i Cantoni liberi di disciplinare l’accesso alle informazioni ambientali.
Il Cantone TG chiede che l’articolo 10g sia soppresso integralmente, dal momento che la
Confederazione non ha la competenza di imporre ai Cantoni prescrizioni sul principio di trasparenza. I Cantoni dovrebbero quindi essere liberi di disciplinare l’accesso alle informazioni ambientali.
L’UDC, costruzionesvizzera e l’USIE ritengono che questa regolamentazione rappresenti un’ingerenza nella sovranità dei Cantoni. Per l’USAM, essa è una prova del fatto che la Confederazione si accaparri nuove competenze addossando i costi ai Cantoni.
Secondo la DCPA, l’attuazione dell’obbligo previsto dalla Confederazione di garantire l’informazione ambientale passiva per i Cantoni che non hanno ancora emanato disposizioni sull’accesso alle
informazioni ambientali è quantomeno dubbia. La Confederazione non dispone di competenze
costituzionali esaustive per imporre ai Cantoni prescrizioni sul principio di trasparenza. La DCPA rileva tuttavia che nel settore ambientale la Confederazione dispone di una competenza corrispondente.
Contemporaneamente fa però notare che in base alla prassi costituzionale vigente i Cantoni attuano gli impegni internazionali della Svizzera nella loro sfera di competenza in modo autonomo e
indipendente. La Confederazione dovrebbe quindi avvalersi della sua competenza legislativa in materia di protezione dell’ambiente e disciplinare l’accesso alle informazioni ambientali in modo
3 L’art. 23 LTras recita: " La presente legge è applicabile ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un’autorità dopo la sua entrata in vigore."