Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 23 pagine
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Consultazione sulla Convenzione di Aarhus Pagina 9
4. Pareri sulle singole modifiche di legge
L’avamprogetto contiene una riserva della Svizzera relativa alla CA nonché 16 modifiche della LPAmb. Sono state avanzate riserve su 14 di tali modifiche. Qui di seguito sono descritte in dettaglio queste riserve nonché le posizioni sulla modifica di Almaty e sull’estensione dell’EIA ad altri impianti industriali (OEIA).
4.1. Riserva relativa all’articolo 6 paragrafo 6 e all’articolo 9 paragrafo 2
L’applicazione dell’articolo 6 paragrafo 6 e dell’articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione di Aarhus avviene fatto salvo l’articolo 3 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione
dell’ambiente che esclude il diritto di ricorrere delle organizzazioni di protezione dell’ambiente,
contemplato dall’articolo 55 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente, contro le decisioni riguardanti sostanze radioattive e radiazioni ionizzanti.
Nei loro pareri, i Cantoni LU, UR, NW e BS, la DCPA nonché Swisselectric e l’AES salutano
espressamente la riserva. Per il Cantone FR è invece incomprensibile: manca qualsiasi motivazione.
Per i Verdi e le organizzazioni ambientaliste, compresi la FP e il Pusch, la riserva è ingiustificata nell’ottica della CA e in base al suo spirito. Ne chiedono la soppressione affinché il diritto di ricorso delle associazioni ambientaliste possa essere fatto valere anche per le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti.
I Cantoni ZH, GL e SG chiedono che – indipendentemente dalla riserva che la Confederazione intende associare alla ratifica della CA – nell’ambito di questa revisione si esamini se il diritto del pubblico alle informazioni ambientali non debba essere rafforzato anche nel settore delle radiazioni ionizzanti.
4.2. Art. 7 cpv. 8
Le informazioni ambientali sono informazioni che rientrano nell’ambito disciplinato dalla presente legge, nell’ambito delle prescrizioni riguardanti la protezione della natura e del paesaggio, la
protezione delle acque, la conservazione delle foreste, la pesca, la caccia, l’ingegneria genetica nonché la protezione del clima.
I Cantoni UR e ZG salutano la descrizione completa proposta della definizione di informazione ambientale.
I Cantoni ZH, GL, AR, SG, GR e VD chiedono che, conformemente alla gestione integrale delle acque perseguita anche dalla Confederazione, nella definizione di informazioni ambientali siano incluse anche le informazioni concernenti i pericoli naturali e in particolare la protezione contro le piene. I Cantoni ZH, GL e AR suggeriscono inoltre di esaminare se non debbano essere considerate
informazioni ambientali anche le informazioni sull’energia legate in qualche modo all’ambiente. Coop respinge invece un’estensione all’energia della definizione di informazioni ambientali.
I Cantoni FR e VD nonché le organizzazioni ambientaliste constatano che il concetto di ambiente di cui all’articolo 7 capoverso 8, che si limita a un elenco esaustivo di settori individuali, è meno
ambizioso del concetto di ambiente della CA. Se il Cantone FR qualifica ciò come difetto della
legislazione svizzera, le organizzazioni ambientaliste che prendono posizione congiuntamente e il Pusch chiedono espressamente che sia adottata la definizione più ampia della CA, che comprende segnatamente "lo stato di salute dell’uomo, la sua sicurezza e le sue condizioni di vita nonché lo stato dei siti e delle opere culturali". Anche l’energia e le radiazioni ionizzanti rientrerebbero quindi nel campo di applicazione della legislazione ambientale.
economiesuisse, l’USAM, cemsuisse, la SGCI e VSS lubes ritengono che la definizione di
"informazione ambientale" nel rapporto esplicativo sia formulata in modo troppo poco preciso,
spalancando le porte a diritti d’informazione sproporzionati.