Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 23 pagine
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Consultazione sulla Convenzione di Aarhus Pagina 11
Per il Cantone FR, la disposizione proposta non chiarisce in misura sufficiente se in futuro ogni interesse pubblico o privato giustificherà un diritto o se tale diritto potrà essere fatto valere solo nell’ambito di elenchi esaustivi, come quelli di cui dispongono la Confederazione e i Cantoni.
L’USAM ritiene che la concretizzazione del concetto di persona interessata a "ogni" persona sia troppo ampia. Per l’USAM e l’ASB, la cerchia degli interessati potrebbe essere limitata se questi ultimi dovessero assumersi certi costi.
Con una proposta eventuale, la SWV e le aziende elettriche chiedono la rinuncia a questo articolo, dato che le possibilità di partecipazione del pubblico sono già garantite in misura sufficiente.
4.5. Art. 10e Partecipazione del pubblico, cpv. 2
L’autorità competente verifica nella sua decisione le opinioni espresse.
I Cantoni ZH, GL, SG e GE salutano espressamente il fatto che l’autorità debba esaminare il
contenuto dei pareri pervenuti.
Il Cantone SO chiede che in caso di attuazione di questa disposizione le condizioni quadro siano impostate in modo tale che le procedure di autorizzazione non siano ostacolate ulteriormente e in particolare non siano ritardate. Il Cantone GR ritiene che la regolamentazione proposta comporterà un notevole onere supplementare e solleciterà in particolare le autorità comunali. Chiede pertanto di sopprimere questo articolo.
Il PS saluta espressamente questo obbligo per le autorità e chiede che le decisioni siano comunicate al pubblico, compresa la motivazione.
4.6. Art. 10f Informazione e consulenza ambientale
Le autorità informano il pubblico oggettivamente sulla protezione dell’ambiente e lo stato del carico inquinante;
I Cantoni LU, UR e ZG definiscono corretta e ragionevole questa estensione e concretizzazione dell’informazione ambientale attiva. Anche il Cantone BL saluta per principio questa
regolamentazione, ma fa notare che l’onere supplementare che comporta può andare oltre le risorse di molti dei Cantoni interessati. Per l’ASB si tratta di una regolamentazione inutile.
Il Cantone SZ esprime dei dubbi sulla proposta di introdurre questo obbligo di informare, che riguarda sia i Cantoni incaricati di eseguire la legislazione in materia di protezione dell’ambiente che la
Confederazione, per i progetti d’importanza nazionale. Una regolamentazione del genere comporta il rischio di doppioni e sovrapposizioni di competenze, che richiederebbero un coordinamento. Questo coordinamento e le altre condizioni quadro per l’estensione degli obblighi d’informazione non sono disciplinati. Vi è il rischio di eccessive richieste di informazioni da parte di gruppi d’interesse.
4.7. Art. 10f Informazione e consulenza ambientale, cpv. 1a
in particolare pubblicano:
a. le rilevazioni sul carico inquinante e l’esito delle misure prese in virtù della presente legge (art. 44);
I Cantoni BS e BL nonché AQUA NOSTRA ritengono che questo mandato di pubblicazione non sia problematico dal punto di vista degli organismi specializzati, dal momento che i dati menzionati sono pubblicati già oggi, perlopiù su Internet. Considerano invece problematici gli eventuali diritti a
misurazioni situazionali o particolari, ad esempio della qualità dell’aria o delle radiazioni non ionizzanti davanti alla porta di casa.