Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 23 pagine
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Consultazione sulla Convenzione di Aarhus Pagina 12
4.8. Art. 10f Informazione e consulenza ambientale, cpv. 1b
in particolare pubblicano:
b. i risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie (art. 40), i risultati del controllo d’impianti e le informazioni secondo l’articolo 46, se sono d’interesse generale.
I Cantoni ZH, GL, SG e GR sottolineano che nell’ambito della pubblicazione di risultati di controllo e informazioni ai sensi dell’articolo 46 LPAmb occorre assolutamente precisare che una pubblicazione è necessaria solo se sussiste un interesse generale nei suoi confronti.
Il Cantone BL dubita per principio che abbia senso pubblicare tutti i dati disponibili. Soprattutto se i dati grezzi devono ancora essere corredati di testi esplicativi e interpretati, è prevedibile un elevato onere di personale. Oltretutto non è ancora chiaro se con queste pubblicazioni non si violino interessi alla segretezza dei titolari degli impianti.
L’USAM è dell’idea che le classi degli apparecchi e le classi di valutazione offrano già una scala semplice e comprensibile e che un’autodichiarazione facoltativa permetta di paragonare i risultati di prova, senza introdurre una nuova norma. costruzionesvizzera critica il fatto che il rapporto esplicativo non giustifica la necessità di inasprire queste prescrizioni.
I Verdi e le organizzazioni ambientaliste chiedono la soppressione dell’espressione "se sono
d’interesse generale". Secondo loro, un esame dell’interesse generale è inutile e le autorità devono sempre informare, non appena dispongono delle informazioni necessarie.
In una proposta eventuale, suissetec chiede che nell’ambito della pubblicazione dei risultati delle valutazioni della conformità degli impianti fabbricati in serie si operi con classi di apparecchi e di valutazione.
4.9. Art. 10f Informazione e consulenza ambientale, cpv. 2
Sono fatti salvi interessi preponderanti pubblici o privati che esigano l’osservanza del segreto.
Il Cantone NW teme che dati aziendali degni di protezione, anche se non segreti, possano essere diffusi in modo incontrollato. Il Cantone VD auspica una precisazione dell’espressione "interessi preponderanti ... del segreto".
I Verdi e le organizzazioni ambientaliste rilevano che l’elenco delle deroghe di cui all’articolo 4
capoverso 4 della CA è esaustivo e che i motivi di menzionati vanno interpretati in modo stringente. Chiedono pertanto di completare la formulazione con l’aggiunta "sempreché lo preveda la
Convenzione di Aarhus".
costruzionesvizzera, Eco Swiss, la FER e l’ASB criticano la formulazione generica, indifferenziata, e le motivazioni troppo scarne nel rapporto esplicativo. Ne concludono che alla protezione dei beni giuridici menzionati non sia attribuito grande peso.
4.10. Art. 10f Informazione e consulenza ambientale, cpv. 3
I servizi della protezione dell’ambiente prestano consulenza alle autorità e ai privati. Informano la popolazione su quale debba essere un comportamento rispettoso dell’ambiente e raccomandano misure atte a ridurre il carico inquinante.
I Verdi e le organizzazioni ambientaliste criticano il fatto che i rapporti sull’impatto ambientale non garantiscono un’informazione obiettiva, essendo commissionati dai promotori stessi dei progetti e dato che entrano in gioco anche gli interessi economici dell’autorità. Secondo loro bisognerebbe far fronte a tale situazione con standard per l’elaborazione dei rapporti sull’impatto ambientale e la valutazione da parte degli organismi specializzati. Altra critica: la procedura di conciliazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza è insoddisfacente, poiché per carenza di personale i termini sono regolarmente oltrepassati. Chiedono pertanto che siano messi a disposizione mezzi efficaci per assicurare una valutazione obiettiva dei progetti.