Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 23 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

Consultazione sulla Convenzione di Aarhus Pagina 13

4.11. Art. 10f Informazione e consulenza ambientale, cpv. 4

I Cantoni valutano regolarmente lo stato dell’ambiente del loro territorio.

I Cantoni LU, BS, TI e GE salutano espressamente l’obbligo di rapporto da parte dei Cantoni.

L’USAM respinge il nuovo obbligo per i Cantoni definendolo giuridicamente inammissibile e

materialmente inutile. Anche costruzionesvizzera, il centre patronal e l’USIE sono contrari a questo rapporto, che non risponde a un bisogno d’informazione concreto.

Il Cantone FR si chiede se la definizione di ambiente utilizzata in questa sede corrisponda a quella della CA (che include tra l’altro la salute). Propone inoltre che la Confederazione dia ai Cantoni dei modelli per questi rapporti, in modo da tenere sotto controllo l’inevitabile diversità dell’informazione. Secondo lui è indispensabile una precisazione di questi punti nelle legislazioni interessate.

I Cantoni ZH, GL, SO, AR, SG, GR e VS nonché la DCPA rilevano che la formulazione aperta

dell’articolo 10f capoverso 4 consente ai Cantoni di valutare lo stato dell’ambiente conformemente ai bisogni. Una fissazione della periodicità nel diritto federale (come quella prevista per il rapporto della Confederazione all’art. 10f cpv. 5) è respinta espressamente. I Cantoni BE, VD e NE condividono questa posizione. Sono però anche dell’idea che nel suo rapporto la Confederazione si basi già sulle informazioni provenienti dai Cantoni, di modo che l’obbligo di pubblicazione previsto per i Cantoni comporterebbe inutili doppioni. Per questo motivo respingono l’articolo 10f capoverso 4 e chiedono di limitarsi a un rapporto nazionale, come previsto nella CA. Quale proposta eventuale, per l’articolo 10f capoverso 4 il Cantone BE propone la seguente formulazione alternativa: “I Cantoni includono nella loro pianificazione politica lo stato dell’ambiente".

4.12. Art. 10g Principio di trasparenza per le informazioni ambientali, cpv. 1

Chiunque ha il diritto di accedere a informazioni ambientali contenute in documenti ufficiali nonché a informazioni nell’ambito delle prescrizioni energetiche concernenti l’ambiente e a ricevere dalle autorità informazioni sul contenuto di tali documenti.

Il TCS saluta questo accesso generale all’informazione nel settore ambientale, dal momento che offre al club la possibilità di partecipare alle discussioni in materia di politica ambientale con lo stesso statuto delle altre organizzazioni.

I Cantoni BS e BL nonché AQUA NOSTRA ritengono che l’impiego di dati per scopi commerciali non è disciplinato in modo sufficientemente chiaro. Una gestione troppo aperta dei diritti di accesso potrebbe inoltre far sì che siano accessibili al pubblico informazioni rilevanti per le ditte o la protezione dei dati. Ciò potrebbe ostacolare la comunicazione diretta tra le autorità e i gestori degli impianti: informazioni su processi di fabbricazione, formule, parametri operativi ecc. potrebbero infatti essere messi a disposizione delle autorità solo a fatica.

Secondo i Verdi e le organizzazioni ambientaliste, le precisazioni contenute nell’articolo 10g

sarebbero superflue se la Svizzera utilizzasse un concetto più ampio di ambiente, come nella CA.

economiesuisse, l’USAM, cemsuisse, il centre patronal, espace mobilité, la SGCI, swisstextiles, la SWV, la VIV, VSS lubes Coop e Migros temono che con questo diritto di accesso possano essere violati segreti commerciali giustificati, ad esempio in relazione a procedure di autorizzazione presso le autorità. Sono inoltre dell’idea che con la concessione dell’accesso a informazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti possa

compromettere la sicurezza pubblica. In proposito Coop intravede un pericolo anche nel fatto che le autorità rileveranno altri dati ambientali che considerano "necessari" e che i costi corrispondenti potrebbero essere ripercossi sui gestori di oggetti come centri commerciali o mercati specializzati.

L’AES esorta il Consiglio federale a definire, mediante una nota interpretativa inserita nel documento di ratifica della CA, quali informazioni rappresentano "informazioni nell’ambito delle prescrizioni energetiche concernenti l’ambiente” ai sensi del diritto svizzero.