Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/125: Approvazione e modifica della Convenzione di Aarhus e modifica della legge sulla protezione dell'ambiente · 23 pagine
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Consultazione sulla Convenzione di Aarhus Pagina 10
La CFG e CHGEOL chiedono che anche le informazioni sulle condizioni geologiche del substrato siano considerate informazioni ambientali ai sensi della Convenzione di Aarhus. Concretamente propongono la seguente aggiunta: "...l’ingegneria genetica, la protezione del clima nonché il substrato geologico".
4.3. Art. 10b cpv. 2 lett. d
Il rapporto contiene tutti i dati necessari per valutare il progetto secondo le prescrizioni sulla protezione
dell’ambiente. È allestito secondo le direttive dei servizi della protezione dell’ambiente e comprende i seguenti punti:
d. una descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione dal richiedente.
I Cantoni ZH, GL, SG e TI salutano espressamente questa aggiunta e sono dell’idea che essa non comporterà alcuna difficoltà nell’ambito dell’esecuzione.
I Cantoni LU, UR, NW, ZG BL e GR fanno notare che in base a questa disposizione il richiedente non deve prendere in considerazione alternative per il suo progetto in tutti i casi e che le alternative vanno descritte solo se sono state elaborate dal richiedente a titolo facoltativo o in virtù di prescrizioni
speciali. Il Cantone FR auspica un chiarimento di tale aspetto nel testo di accompagnamento.
Il Cantone VD ritiene che la soluzione proposta modifica in modo indesiderato l’attuale
regolamentazione in materia di EIA. Auspica inoltre una prescrizione concernente l’esecuzione di valutazioni ambientali strategiche con delle varianti su una particella di livello superiore. La
Confederazione potrebbe così rispondere a un requisito della Convenzione di Espoo nonché della direttiva europea 2001/42/CE.
Per l’USAM, costruzionesvizzera, il centre patronal, espace mobilité, la VIV, l’USIE e Coop, questo obbligo rappresenta un incentivo per singoli gruppi a pronunciarsi tanto per farlo, il che si tradurrà in più ricorsi e, di conseguenza, in procedure più lunghe e più costose.
L’AES e swisselectric chiedono una rinuncia a questa disposizione. Secondo loro, la
regolamentazione in vigore nella LPAmb soddisfa integralmente i requisiti della CA e di conseguenza non andrebbe estesa. Le aziende elettriche, contrarie all’intero progetto, nonché la SWV si associano a questa richiesta con una proposta eventuale.
4.4. Art. 10e Partecipazione del pubblico, cpv. 1
Chiunque può pronunciarsi per iscritto sul progetto rivolgendosi all’autorità competente, senza con ciò acquisire qualità di parte.
I Cantoni ZH, LU, UR, GL e SG salutano esplicitamente questa regolamentazione. Sono invece espressamente contrari l’USAM, il centre patronal, Eco Swiss, espace mobilité, l’ASB, swissetec,
swisstextiles e l’USIE.
I Cantoni TG e NE nonché la DCPA sottolineano l’importanza di precisare che il diritto di ricorso delle associazioni è concesso alle organizzazioni ambientaliste straniere solo alle condizioni restrittive della LPAmb.
I Cantoni ZH, GL e TG nonché la DCPA sottolineano l’importanza del fatto che si tratta unicamente del diritto di prendere posizione per iscritto, senza assumere il ruolo di parte nell’ambito di un
processo.
Il Cantone BL considera dubbia la regolamentazione secondo cui anche i non interessati possano chiedere informazioni alle autorità in qualsiasi momento. Secondo lui, ciò equivale a un diritto
popolare illimitato nonché a un maggior onere per le autorità coinvolte a livello cantonale e comunale da non sottovalutare. AQUA NOSTRA si associa a questa argomentazione. Anche i Cantoni ZG e AG condividono il timore di un maggior onere e di un’estensione della durata delle procedure. Il Cantone AG chiede pertanto che per gli impianti soggetti all’EIA il diritto di partecipazione sia limitato agli interessati.