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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine
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Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF
3 Il sostegno fornito al trasferimento di sapere e tecnologie, nonché allo sfruttamento del sapere avviene mediante la promozione dello scambio di informazioni tra le scuole universitarie e l’economia.
Art. 19 Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI)
a. Istituzione e organizzazione
1 Per promuovere l’innovazione, la Confederazione istituisce una commissione decisionale denominata «Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI)».
2 La CTI si compone di rappresentanti del mondo scientifico ed economico.
3 La CTI si suddivide in settori di promozione con competenze decisionali.
4 Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza della CTI, che si compone del presidente e dei presidenti dei settori di promozione.
5 La CTI non dipende dall’Amministrazione federale e nelle sue decisioni non è vincolata a istruzioni.
6 Sul piano amministrativo è aggregata al Dipartimento federale dell’economia (DFE).
Art. 20 b. Segreteria della CTI
1 La CTI gestisce una segreteria.
2 La segreteria prepara gli affari ed esegue le decisioni della CTI. Tratta direttamente con le parti interessate, i terzi e le autorità.
3 Il Consiglio federale designa il direttore della segreteria. La presidenza della CTI designa i quadri. Il direttore designa il personale rimanente.
4 I rapporti di servizio sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.
5 Il presidente della CTI vigila sull’attività della segreteria.
Art. 21 c. Regolamento interno della CTI
1 La CTI emana un regolamento interno in cui disciplina i dettagli della sua organizzazione.
2 Il regolamento interno sottostà all’approvazione del Consiglio federale.
Art. 22 d. Compiti della CTI
1 Nel quadro della promozione dell’innovazione, la CTI è l’organo della Confederazione incaricato di promuovere la ricerca orientata all’applicazione in tutte le discipline rappresentate nei centri di ricerca universitari.
2 Nel limite degli obiettivi e dei crediti stabiliti dal Parlamento e dal Consiglio federale, la CTI prende provvedimenti e decisioni:
a. sulla promozione di progetti di ricerca e sviluppo orientati all’applicazione;