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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine
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strumenti e le forme di promozione appropriati. Si concentra sulla promozione:
a. dei progetti di ricerca d’eccellenza;
b. delle nuove leve scientifiche altamente qualificate;
c. delle infrastrutture di ricerca destinate allo sviluppo di settori di specializzazione in Svizzera e che non rientrano nell’ambito di competenza dei centri di ricerca universitari o della Confederazione;
d. della cooperazione scientifica internazionale, tenendo conto degli obiettivi e dei provvedimenti della Confederazione in questo settore.
4 Nell’ambito delle sue attività di promozione il FNS può concedere ai centri di ricerca universitari e ad altre istituzioni di ricerca sostenute con mezzi pubblici sussidi per indennizzare i loro costi indiretti di ricerca (overhead).
5 Il FNS partecipa alle procedure che precedono le decisioni sui programmi di ricerca nazionali e sui poli nazionali di ricerca.
6 Per garantire la continuità della sua attività di promozione della ricerca, il FNS può impiegare i sussidi della Confederazione per costituire un capitale proprio sotto forma di riserve. In un anno contabile il totale delle riserve non può eccedere il 10 per cento del sussidio federale annuo.
7 In base ai decreti finanziari dell’Assemblea federale, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) conclude periodicamente con il FNS una convenzione sulle prestazioni. In questa convenzione sono concretizzati e concordati per il relativo periodo gli obiettivi di promozione e i provvedimenti, nonché i compiti supplementari conferiti dal Consiglio federale.
Art. 9 Accademie svizzere
1 Le accademie svizzere impiegano i sussidi loro concessi dalla Confederazione segnatamente per i seguenti scopi:
a. assicurare e promuovere l’individuazione precoce di temi rilevanti per la società nel settore dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione;
b. adoperarsi affinché chi acquisisce o applica conoscenze scientifiche sia consapevole della propria responsabilità etica e si comporti di conseguenza;
c. contribuire in prima linea al dialogo tra la scienza e la società al fine di promuovere la comprensione reciproca, segnatamente mediante studi per valutare le conseguenze delle scelte tecnologiche e mediante adeguate manifestazioni informative e di dialogo aperte al pubblico.
2 Le accademie svizzere coordinano le loro attività di promozione nell’ambito dell’associazione Accademie svizzere delle scienze e assicurano segnatamente la cooperazione con i centri di ricerca universitari.
3 Le accademie svizzere promuovono la cooperazione tra scienziati ed esperti in seno a società specializzate, a commissioni e ad altre forme organizzative adeguate e si servono di tale cooperazione per adempiere i loro compiti.
4 Sostengono la cooperazione scientifica internazionale promuovendo o gestendo le strutture appropriate, segnatamente le piattaforme di coordinamento nazionali e le segreterie scientifiche di programmi internazionali ai quali partecipa la Svizzera.