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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine

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Art. 27 Conclusione di accordi internazionali da parte del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione.

2 Nei trattati può anche stipulare accordi concernenti:

a. il controllo finanziario e gli audit;

b. i controlli di sicurezza relativi alle persone;

c. la protezione e l’attribuzione della proprietà intellettuale generata o necessaria nel quadro della cooperazione scientifica;

d. la partecipazione della Confederazione a entità giuridiche del diritto pubblico o privato;

e. l’adesione a organizzazioni internazionali;

f. le attività di controllo svolte da rappresentanti di Paesi terzi e da organizzazioni internazionali in centri di ricerca universitari e in altre istituzioni di ricerca private o pubbliche coinvolte.

3 Se gli accordi di cui al capoverso 1 concernono compiti di loro incombenza, gli organi della ricerca, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie e il settore dei PF devono essere dapprima sentiti.

4 L’ufficio federale competente può stipulare autonomamente trattati ai sensi del capoverso 1 se si tratta di accordi tecnici che fanno seguito ad accordi vigente.

Sezione 6: Parco svizzero dell’innovazione

Art. 28 Condizioni per beneficiare del sostegno della Confederazione

1 La Confederazione può sostenere l’istituzione di un parco svizzero dell’innovazione se questo:

a. risponde a un interesse nazionale generale e contribuisce alla competitività, alla gestione efficiente delle risorse e allo sviluppo sostenibile;

b. non può essere attuato nel quadro dei provvedimenti di promozione ordinari di cui alle sezioni 1 a 5;

c. costituisce un adeguato complemento ai provvedimenti di promozione ordinari di cui alle sezioni 2 e 4.

2 L’Assemblea federale autorizza mediante decreto federale semplice il sostegno della Confederazione in favore di un parco svizzero dell’innovazione.

Art. 29 Provvedimenti di sostegno e relative condizioni

1 Il sostegno della Confederazione può avvenire mediante:

a. la vendita di fondi adeguati di proprietà della Confederazione;

b. la cessione di fondi adeguati della Confederazione in diritto di superficie senza rinuncia agli interessi sul diritto di superficie;