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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine

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Sezione 2: Coordinamento da parte del Consiglio federale

Art. 37 Principi

1 Il Consiglio federale bada a un impiego coordinato, economico ed efficace dei mezzi federali destinati alla ricerca e all’innovazione.

2 Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari se l’autocoordinamento non assicura la cooperazione tra gli organi della ricerca. Può, segnatamente, affidare determinati compiti di coordinamento a commissioni esistenti o appositamente istituite.

3 Il Consiglio federale verifica periodicamente o all’occorrenza:

a. l’armonizzazione tra la promozione nazionale e quella internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione;

b. la coerenza tra la cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione e la politica economica, la politica di sviluppo e la politica estera generale della Svizzera.

4 Il Consiglio federale prende inoltre i provvedimenti necessari, segnatamente per quanto concerne le infrastrutture di ricerca particolarmente costose, per assicurare un’armonizzazione tra la promozione internazionale della ricerca e dell’innovazione della Confederazione e:

a. i piani di sviluppo nel settore dei PF; e

b. la pianificazione universitaria concernente i settori particolarmente costosi.

Art. 38 Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca

dell’Amministrazione federale

1 Per coordinare la ricerca dell’Amministrazione federale, il Consiglio federale istituisce un Comitato interdipartimentale di coordinamento.

2 Il Consiglio federale definisce la procedura di nomina dei membri del Comitato di coordinamento.

3 Il Comitato di coordinamento svolge i compiti seguenti:

a. coordina i lavori di elaborazione dei programmi pluriennali di cui all’articolo 41 capoverso 3;

b. emana direttive sulla garanzia della qualità nel settore della ricerca dell’Amministrazione federale.

4 Il Consiglio federale può conferire al Comitato di coordinamento altri compiti nel settore della ricerca dell’Amministrazione federale.

Sezione 3: Pianificazione della politica in materia di ricerca e innovazione

Art. 39 Elementi della pianificazione

Sono elementi della pianificazione: