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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine
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Sezione 7: Finanziamento
Art. 31 Proposta del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale:
a. periodicamente, un messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (messaggio ERI);
b. all’occorrenza, altri messaggi specifici sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.
2 Nei messaggi, il Consiglio federale chiede all’Assemblea federale di emanare i necessari decreti di finanziamento.
Art. 32 Approvazione dei mezzi finanziari
1 L’Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice per un periodo pluriennale:
a. il limite di spesa per le istituzioni di promozione della ricerca;
b. il limite di spesa per i sussidi destinati alle strutture di ricerca d’importanza nazionale;
c. il credito d’impegno per la promozione dell’innovazione conformemente all’articolo 16 capoversi 1–3;
d. i crediti d’impegno per la cooperazione internazionale nel settore della ricerca.
Art. 33 Liberazione e versamento dei mezzi finanziari
1 I sussidi federali destinati alle istituzioni di promozione della ricerca e alle strutture di ricerca d’importanza nazionale sono liberati sulla base dei piani di promozione presentati annualmente dalle istituzioni e approvati dai servizi federali competenti.
2 I sussidi federali liberati sono versati conformemente all’articolo 23 della legge del 5 ottobre 199010 sui sussidi.
3 I sussidi federali destinati alla cooperazione internazionale sono liberati e versati conformemente:
a. alle disposizioni dei trattati internazionali; o
b. ai piani di liquidità presentati annualmente dai beneficiari e approvati dai servizi federali competenti.
10 RS 616.1