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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine

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Sezione 7: Finanziamento

Art. 31 Proposta del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale:

a. periodicamente, un messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (messaggio ERI);

b. all’occorrenza, altri messaggi specifici sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.

2 Nei messaggi, il Consiglio federale chiede all’Assemblea federale di emanare i necessari decreti di finanziamento.

Art. 32 Approvazione dei mezzi finanziari

1 L’Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice per un periodo pluriennale:

a. il limite di spesa per le istituzioni di promozione della ricerca;

b. il limite di spesa per i sussidi destinati alle strutture di ricerca d’importanza nazionale;

c. il credito d’impegno per la promozione dell’innovazione conformemente all’articolo 16 capoversi 1–3;

d. i crediti d’impegno per la cooperazione internazionale nel settore della ricerca.

Art. 33 Liberazione e versamento dei mezzi finanziari

1 I sussidi federali destinati alle istituzioni di promozione della ricerca e alle strutture di ricerca d’importanza nazionale sono liberati sulla base dei piani di promozione presentati annualmente dalle istituzioni e approvati dai servizi federali competenti.

2 I sussidi federali liberati sono versati conformemente all’articolo 23 della legge del 5 ottobre 199010 sui sussidi.

3 I sussidi federali destinati alla cooperazione internazionale sono liberati e versati conformemente:

a. alle disposizioni dei trattati internazionali; o

b. ai piani di liquidità presentati annualmente dai beneficiari e approvati dai servizi federali competenti.

10 RS 616.1