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Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 22 pagine
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a. le istituzioni di promozione della ricerca;
b. la CTI;
c. i servizi dell’Amministrazione federale designati dal Consiglio federale.
2 I beneficiari dei sussidi di cui al capitolo 8 LASU12 forniscono le informazioni necessarie sulla loro ricerca nell’ambito della pianificazione della politica universitaria sul piano nazionale prevista dalla LASU.
3 I due PF e i centri di ricerca del settore dei PF forniscono le informazioni necessarie sulle loro ricerche nell’ambito delle procedure previste dalla legge federale del 4 ottobre 199113 sui politecnici federali (legge sui PF).
Art. 43 Procedura
1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti formali che devono essere soddisfatti nei programmi pluriennali.
2 I programmi pluriennali devono essere sottoposti al Consiglio federale e, se concernono la ricerca universitaria, alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie e, se concernono il settore dei PF, al Consiglio dei PF.
3 Il Consiglio federale può esigere il riesame dei programmi pluriennali se non sono armonizzati o se i crediti richiesti superano i mezzi federali presumibilmente disponibili.
4 Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale, nel quadro del messaggio ERI, un rapporto sui programmi pluriennali.
Art. 44 Pianificazione annuale
1 Le istituzioni di promozione della ricerca elaborano un piano di promozione annuale. Lo sottopongono al DFI per approvazione
2 Il DFI può delegare la competenza di approvare i piani a un ufficio federale.
3 L’Amministrazione federale specifica nelle motivazioni del preventivo come devono essere impiegati i mezzi destinati ai compiti nel settore della ricerca dell’Amministrazione federale.
Capitolo 4: Ulteriori disposizioni per gli organi della ricerca
Art. 45 Informazione sulle attività di promozione
1 Le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l’Amministrazione federale informano in modo adeguato l’opinione pubblica sulle loro attività di promozione.
2 A tal fine gestiscono sistemi di informazione accessibili pubblicamente sui progetti da loro promossi nel settore della ricerca e dell’innovazione.
12RS…